Anticipazione del TFR in azienda e nel fondo pensione



ANTICIPAZIONE DEL TFR in azienda e nei fondi pensione

Con l’entrata in vigore della riforma della previdenza complementare, dal 1° gennaio 2007, deriva l’instaurazione di un doppio regime degli accantonamenti del TFR:

a) gli importi maturati entro il 31 dicembre 2006 nonché, per le imprese con organici inferiori a 50 addetti, quelli successivi che i lavoratori non abbiano deciso di devolvere ai fondi di previdenza complementare, comunicandolo al datore di lavoro, debbono essere mantenuti in azienda;

b) i restanti importi successivi al 1/1/2007, di competenza dei fondi di previdenza complementare, per scelta dei lavoratori o per applicazione del nuovo sistema del silenzio assenso, sono invece sottoposti ad una nuova normativa, che implica effetti parzialmente differenti.
La differenza riguarda in particolare le modalità di concessione delle anticipazioni.

REGIME PREVIGENTE: il TFR che resta in azienda

L’anticipazione può essere concessa a norma di legge nelle seguenti quattro circostanze:

spese mediche per terapie ed interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture sanitarie;
acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli;
spese sostenute per congedi parentali ovvero in occasione di assenze per malattia del bambino;
congedo per formazione o partecipazione ad iniziative di formazione continua, anche aziendali.

Il soddisfacimento delle richieste deve essere garantito individualmente dal datore di lavoro, ai dipendenti:

– con almeno 8 anni di servizio;
– per una sola volta nel corso di svolgimento del rapporto;
– nel limite del 10% degli aventi titolo e comunque del 4% del numero totale dei lavoratori in forza;
– l’importo anticipato non deve risultare superiore al 70% dell’accantonamento

In realtà, la regolamentazione degli anticipi è stata spesso gestita attraverso accordi o prassi aziendali migliorative delle regole succitate, intervenendo su vari aspetti, fra cui il riconoscimento del diritto per altre causali, la possibilità di ripetizione delle anticipazioni e l’ampliamento dei limiti percentuali.

Dall’altra parte però sono emerse nel tempo anche alcune problematicità che hanno reso difficile in alcuni casi il riconoscimento delle previsioni di legge, ad esempio il rifiuto di procedere alla concessione per ragioni finanziarie o, nel caso di piccole aziende, per il limite percentuale dei lavoratori in forza.

NUOVO REGIME: le anticipazioni nei Fondi Pensione

L’art. 7 del D. Lgs. n. 252 del 5 dicembre 2005 ha individuato particolari modalità di concessione delle anticipazioni in relazione agli accantonamenti devoluti ai fondi di previdenza complementare.

Le principali differenziazioni, rispetto al regime previgente, sono:

non ci sono vincoli percentuali sul totale degli iscritti al Fondo per l’ accettazione delle domande di anticipazione né sul numero delle anticipazioni richieste dallo stesso soggetto;
– le anticipazioni si calcolano sull’intero ammontare del montante maturato tempo per tempo e non solo sulla quota relativa al TFR;
– l’anticipazione per
spese sanitarie può essere chiesta “in qualsiasi momento” ovvero non occorre l’anzianità minima di 8 anni prevista dal c.c.., inoltre sono riconosciute anche quelle relative ai figli e al coniuge;
– la quota anticipata non può superare il 75% dell’accantonato, anzichè il 70% ;
– per la
prima casa le causali sono più ampie in quanto sono concesse anche in tutte le ipotesi di ristrutturazione, e non solo per l’acquisto;
– inoltre, decorsi otto anni, la concessione può essere richiesta, per un importo non superiore al 30% dell’accantonamento, per «
ulteriori esigenze degli aderenti»;
– il
trattamento fiscale è inferiore a quello gravante sul TFR lasciato in azienda.

La normativa non riproduce le due categorie aggiuntive di concessione introdotte dall’art. 3 della legge n 53 dell’8 marzo 2000 e dall’art. 32 del D.Lgs. n. 151 del 26 marzo 2001 (congedi e formazione), che si possono però considerare ricomprese nelle “ulteriori esigenze degli aderenti”.

E’ importante considerare che, mentre per il TFR che rimane in azienda c’è la possibilità che il datore di lavoro adotti criteri discrezionali di miglior favore per il lavoratore, il TFR che confluisce ai Fondi (o all’INPS per le imprese con almeno 50 addetti) non è più soggetto alla discrezionalità del datore di lavoro.

Anche nel caso di versamento ai Fondi non è comunque preclusa la concessione di trattamenti di miglior favore, non sussistendo un esplicito veto in tal senso. E’ necessario quindi verificare i Regolamenti e gli Statuti dei Fondi.

Per quanto riguarda il TFR che viene versato nel Fondo di tesoreria gestito dall’INPS per le imprese con almeno 50 addetti, vanno chiarite le modalità di concessione delle anticipazioni in modo da evitare contenziosi fra le imprese, lavoratori e l’INPS in merito alla legittimità della concessione dell’anticipo.