Ente Bilaterale Agenzie di Assicurazione (ENBASS): via libera ai versamenti



ENBASS: VIA LIBERA AI VERSAMENTI DEI CONTRIBUTI

– A UNAPASS

– A SNA

– A FISAC/CGIL – FIBA/CISL UILCA – FNA

– ALLE AGENZIE IN GESTIONE LIBERA

L’Agenzia delle Entrate ha emanato la risoluzione 60/E (vedi allegato) che «consente di predisporre al più presto l’attuazione delle disposizioni previste agli articoli 3 e 4 del Ccnl 4.2.2011 per il settore delle agenzie in appalto». In particolare, la risoluzione riguarda «l’istituzione della causale contributo Enba per il versamento, tramite modello F24, dei contributi per il finanziamento a favore dell’Ente bilaterale del settore agenzie di assicurazione in gestione libera».
L’Agenzia delle entrate e l’Inps hanno «regolato il servizio di riscossione, mediante il modello F24, per il versamento dei contributi di pertinenza dell’istituto, nonché di quelli previsti dalla legge 4 giugno 1973, n. 311».
Le procedure per il versamento del contributo, ora definitive, sono necessarie per attuare ad esempio l’assistenza sanitaria integrativa, l’attuazione degli accordi relativi al decreto lgs. 81/2008 sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro etc., e consentiranno di portare a concreta operatività gli ulteriori strumenti presenti nel contratto, a favore di tutte le parti coinvolte, sia datori di lavoro che lavoratori.
Si tratta del completamento del percorso delineato dalle parti sociali sin dall’anno 2005, per dotare il settore di strumenti che, se ben utilizzati, possono rafforzare l’intera categoria e favorire tutti i soggetti coinvolti.
Si ricorda inoltre che un’apposita delibera del Ministero del Lavoro ha stabilito, con la Circolare n. 43 del 15 dicembre 2010, che ogni datore di lavoro che non versi tale contributo all’Ente bilaterale, dovrà aggiungerlo allo stipendio mensile per ovvie ragioni di equità imprenditoriale.

Si riportano di seguito gli articoli 3 e 4 del Ccnl.

Art. 3 – Funzionamento strumenti contrattuali e gestione contratto

1. Ai fini della formazione e gestione del CCNL, nonché per il funzionamento degli strumenti istituzionali previsti dal presente titolo, chiunque si avvalga del presente contratto è tenuto a corrispondere un contributo di assistenza contrattuale, salvo diversa, concorde ed esplicita manifestazione di volontà contraria.

2. Tale contributo è determinato nella misura complessiva dello 1,95% per i primi due anni di applicazione, da destinare alle finalità di cui all’art. 4.
Esso è così ripartito:
a) lo 0,05 %, a carico di tutti i lavoratori, compresi gli apprendisti, calcolato sulla retribuzione lorda mensile (per 14 mensilità);
b) l’ 1,9 %, a carico dei datori di lavoro, calcolato sulla retribuzione lorda mensile (per 14 mensilità) di tutti i lavoratori, compresi gli apprendisti. Di tale aliquota: lo 0,20% sarà destinato, in aggiunta a quanto previsto dalla lettera a), al funzionamento degli strumenti contrattuali indicati al successivo art. 4, commi da 1 a 4; lo 0,1% sarà destinato al finanziamento delle cedole di cui al successivo art. 4, comma 8 lett. a; lo 0,1% sarà destinato al finanziamento del RLST; il restante 1,5% sarà destinato al funzionamento della Cassa lavoratori agenziali di cui all’art. 4 comma 5.
Il pagamento del contributo di cui al presente comma avrà inizio non appena l’INPS avrà emanato la relativa circolare e le Associazioni datoriali firmatarie avranno diramato l’apposita circolare informativa, da inoltrare nei confronti dei rispettivi associati e della stampa nazionale.
Tre mesi prima della scadenza biennale di cui sopra, le Parti si incontreranno per valutare eventuali modifiche al contributo di finanziamento dell’Ente.

3) I datori di lavoro provvederanno alla trattenuta della quota a carico dei propri dipendenti.

4) L’importo complessivo dovrà essere versato all’Agenzia delle Entrate, a mezzo mod. F24, secondo le modalità stabilite dall’apposita Convenzione stipulata con l’INPS; la sua destinazione e l’utilizzo per il funzionamento degli strumenti contrattuali di cui al presente titolo, saranno stabiliti da specifici Protocolli di intesa fra le Parti.

Art. 4 – Ente bilaterale

1) E’ istituito l’Ente bilaterale per i Lavoratori dipendenti dalle Agenzie di assicurazione in gestione libera (ENBASS), che, come previsto al successivo comma 5, verrà regolato da apposito statuto, che farà parte integrante del presente CCNL.

2) L’Ente bilaterale svolge le seguenti funzioni:
a) Analizzare l’evoluzione strutturale del settore e gli aspetti connessi all’occupazione ed al mercato del lavoro, con particolare riferimento alle nuove forme di organizzazione del lavoro ed alle relative ricadute sul sistema di classificazione ed inquadramento categoriale dei lavoratori;
b) Predisporre studi e ricerche in merito a quanto previsto al punto precedente;
c) Formulare progetti rivolti alla formazione e/o riqualificazione professionale per i lavoratori cui il presente CCNL si applica, anche attraverso l’utilizzo di fondi comunitari e/o regionali, nonché quelli derivanti dal Fondo concordato fra le Parti, di cui all’art. 9;
d) Predisporre schemi formativi per specifiche figure professionali finalizzati anche alla formazione permanente prevista dal codice delle assicurazioni, dal R.U.I e dal Regolamento emanato dall’Isvap;
e) Assolvere alle funzioni, previste dall’Accordo allegato al presente CCNL al n. 3, inerente all’individuazione dei R.L.S. ed alla relativa formazione ed aggiornamenti;
f) Elaborare a fini statistici i dati provenienti dalle Commissioni Paritetiche territoriali e relativi fenomeni interessanti il settore;
g) Monitorare il fenomeno della distribuzione degli orari di lavoro, con particolare riferimento alla durata dell’intervallo fra i due turni di lavoro ed alle sue variazioni, e tutte quelle che le parti sociali firmatarie riterranno necessarie all’attuazione degli accordi nazionali.

3) L’Ente assumerà inoltre la funzione di segreteria operativa sia della Commissione Paritetica Nazionale di cui al successivo art. 5, sia dell’Organismo Paritetico nazionale, istituito ai sensi del D.Lgs. 81/2008, di cui all’Allegato 3.

4) Gli organi di gestione dell’Ente bilaterale saranno composti su base paritetica tra le Organizzazioni sindacali dei lavoratori e le Associazioni dei datori di lavoro.

5) E’ istituita la “Cassa Lavoratori Agenziali”, strumento che provvede a realizzare le finalità ed i compiti relativi all’assistenza contrattuale da fornire ai lavoratori ai quali il CCNL si applica. La Cassa sarà gestita pariteticamente dalle Associazioni datoriali e dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori firmatarie del relativo Statuto e sarà disciplinata da apposito Statuto e Regolamenti, allegati al presente CCNL, del quale fanno parte integrante, relativi alle varie sezioni della Cassa stessa, l’adesione alla quale è obbligatoria per tutti i datori di lavoro ed i lavoratori che si avvalgono del presente contratto.

6) I Regolamenti di cui al comma precedente disciplineranno prestazioni assistenziali, anche complementari, sia a favore dei lavoratori che dei datori di lavoro, con costi a carico dei datori di lavoro, come previsto all’art. 3, comma 2, lett. b), iv.

7) Le parti si impegnano a dare applicazione all’articolato concordato e riportato in allegato al n. 3, relativo all’applicazione del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche.

8) L’Ente provvede alla gestione: delle cedole orarie di cui all’art. 68 comma 2, relativo ai permessi sindacali; delle cedole orarie di cui agli artt. 3 e 6 dell’Allegato 3, Accordo applicativo del D.Lgs. 81/2008.

Lì, 1 ottobre 2012

Il presidente
Salvatore Efficie

ALLEGATO
Note operative per l’avvio dei versamenti