Ammortizzatori sociali in deroga 2013 per la Regione Veneto



Ammortizzatori sociali in deroga 2013 – Regione Veneto

È stato sottoscritto il 28/12/2012 l’accordo sugli ammortizzatori in deroga per l’anno 2013, tra Regione Veneto, Organizzazioni Sindacali e Imprenditoriali.

L’accordo è stato condizionato dal problema delle risorse stanziate a livello nazionale, che restano ancora insuf- ficienti, nonostante l’incremento approvato nella legge di stabilità 2013, frutto anche della forte iniziativa della Cgil.

Va ricordato che non è più previsto il cofinanziamento da parte delle Regioni, che negli ultimi anni ha garantito una consistente integrazione del fondo nazionale (40% nel 2012).

Per quanto riguarda gli interventi di politica attiva del lavoro, la Regione individuerà le risorse necessarie per il 2013, con priorità per i lavoratori disoccupati.

Per questi motivi l’intesa prevede una verifica al 31 maggio 2013, allo scopo di monitorare il fabbisogno finan- ziario e la disponibilità di risorse, al fine di una eventuale revisione delle Linee Guida 2013.

Nel merito delle Linee Guida 2013, viene ampiamente confermato l’impianto del 2012 con alcune modifiche ed integrazioni alla Cassa integrazione e mobilità in deroga, che sinteticamente si riassumono:

CIG IN DEROGA 2013

* Viene confermato l’ambito di applicazione ed i soggetti beneficiari (lavoratori subordinati ivi compresi appren- disti e somministrati). Il settore agricolo viene incluso tra i settori che possono utilizzare la Cig in deroga visto che il fondo nazionale non è stato più rifinanziato. Per quanto riguarda i settori della sanità e socio-sanitario in regime di convenzione e il Trasporto Pubblico locale in concessione, privi di ammortizzatori sociali, l’accordo rinvia ad uno specifico approfondimento sui tavoli regionali che coinvolgano anche le istituzioni e le categorie interessate.

* La Cig in deroga viene concessa per: crisi di mercato, mancanza di lavoro, mancanza di materie prime, eventi imprevisti e improvvisi. Sono esclusi i casi di sospensione programmata dell’attività lavorativa. Le azien- de industriali e del commercio (con oltre 50 dipendenti) possono ricorrere alla Cig in deroga solo dopo aver esaurito gli “ordinari ammortizzatori sociali”.

* Sono escluse dalla Cig in deroga le aziende cessate e/o in procedura concorsuale, fatto salvo i casi documen- tati di possibile ripresa dell’attività lavorativa, per favorire l’accesso ad altro ammortizzatore sociale, nel caso di aziende cessate che hanno terminato la Cig straordinaria per crisi aziendale per favorire la gestione dei lavo- ratori in esubero e/o la loro ricollocazione.

* È prevista, in via generale, una durata massima di Cig in deroga pari a 180 giornate (circa 8 mesi) per tutti i settori, fatti salvi i casi che seguono:

=>Le imprese già cessate e/o in procedura concorsuale sono escluse ad eccezione dei seguenti casi:
a) Cessazione intervenuta nel corso di un periodo di Cig in deroga già concesso;
b) Non superiore al tempo necessario per consentire l’accesso alla Cigs per cessazione di attività, qualora concedibile;
c) In presenza di fondate e documentate aspettative di continuazione o di ripresa dell’attività produttiva ed
alla conservazione, anche parziale, dei rapporti di lavoro, fino ad un massimo di 150 giornate;
d) Al fine di consentire il piano di gestione dei lavoratori in esubero e/o la loro ricollocazione durante la Cig
per crisi aziendale nei casi di cessazione di attività, fino ad un massimo di 120 giorni.

=> Le aziende industriali con oltre 15 dipendenti e del terziario con più di 50 dipendenti, rientranti nell’ambito di applicazione della Cigs, possono richiedere la Cig in deroga per un periodo non superiore al quello necessario per accedere alla Cigs (regime ordinario), ad esclusione dei casi di cessazione dell’attività regoati a parte. Negli altri casi hanno diritto a 180 gg, fatto salvo i casi di crisi di particolare rilevanza occupazionale, dove potranno essere concessi fino a 12 mesi previa richiesta e accordo in sede regionale.

=> Per i lavoratori dipendenti del Bacino Termale Euganeo, delle imprese del settore terziario, la durata massi- ma della Cig in deroga non è superiore a 80 giornate:

=> Nel caso di imprese che ricorrono a riduzioni orizzontali dell’orario di lavoro, ovvero a sospensioni riferite a unità produttive operanti presso diversi soggetti produttivi, la durata della Cig in deroga non è superiore a 220 giornate lavorative.

* La procedura di consultazione sindacale è quella prevista per la CIGO, fatta eccezione per il settore Artigiano, dove è prevista una procedura semplificata in base ad accordi regionali. La consultazione sindacale è obbliga- toria in sede regionale nei seguenti casi:
a) Cig in deroga che interessa oltre 100 lavoratori,
b) Cig in deroga per aziende rientranti nell’ambito applicazione Cigs (industria con più 15 addetti e commercio con oltre 50 addetti),
c) Cig in deroga nei casi di imprese cessate o in procedura concorsuale, nei casi previsti, d) Cig in deroga per le imprese del Bacino Termale Euganeo.

* L’autorizzazione delle richieste di Cig avviene a cura della Regione Veneto, che periodicamente comunica all’Inps gli elenchi delle aziende. Fermo restando che gli accordi sindacali possono prevedere la durata mas- sima consentita con riferimento al settore coinvolto, le autorizzazioni da parte della Regione saranno concesse per periodi trimestrali, in proporzione al fabbisogno di ore richiesto.

* Il pagamento viene effettuato direttamente dall’Inps non appena in possesso della prevista autorizzazione della Regione.

* Le domande di Cig in deroga, una volta conclusa la procedura di consultazione sindacale, devono essere pre- sentate, tramite il servizio di CoVeneto sul portale di Veneto Lavoro, entro il termine di 20 giorni dalla data di decorrenza della Cig in deroga. I suddetti termini, in questa fase, decorreranno dal giorno in cui la Regione apporterà le necessarie modifiche al portale, in conseguenza del nuovo accordo per il 2013.

MOBILITÀ IN DEROGA 2013 – Aventi diritto

1. L’indennità di mobilità in deroga viene riconosciuta ai lavoratori licenziati o cessati per scadenza del contratto nel 2013, qualora facciano valere nell’ultimo rapporto di lavoro un’anzianità aziendale di almeno 12 mesi di cui almeno 6 di lavoro effettivamente prestato, ivi compresi i periodo di sospensione per ferie, festività, infortuni e maternità. Per i lavoratori in somministrazione aver effettuato 6 mesi di missione nei precedenti 24 mesi anche presso diversi utilizzatori e/o diverse agenzie.

2. La durata del trattamento è la seguente:
– Per i lavoratori subordinati che non hanno i requisiti per accedere alla mobilità ordinaria, all’Aspi e Miniaspi, 8 mesi di mobilità in deroga;
– per i lavoratori subordinati che abbiano esaurito il trattamento di Miniaspi nel 2013, 6 mesi di mobilità in deroga;
– per i lavoratori ammessi al trattamento di disoccupazione ordinaria o Aspi, che abbiano esaurito i predetti trattamenti nel 2013, 4 mesi di mobilità in deroga, elevata a mesi 6 per i lavoratori ultracinquantenni;
– per i lavoratori ammessi per 12 mesi al trattamento ordinario di mobilità, che esauriscono il predetto trattamento nel 2013, 4 mesi di mobilità in deroga;
– I lavoratori ammessi al trattamento di mobilità ordinaria, che esauriscono il trattamento nel 2013 e che maturino il diritto alla pensione nei 12 mesi successivi, hanno diritto fino a 12 mesi di mobilità in deroga;
– I lavoratori di cui ai punti 1,2,3, di cui sopra hanno diritto ad ulteriori 12 mesi di mobilità in deroga, qualora entro tale periodo maturino il diritto alla pensione.

La presentazione della domanda di mobilità in deroga va effettuata entro 68 giorni dalla data di licenziamento o cessazione del rapporto di lavoro. Il Centro per l’Impiego competente effettua un primo accertamento dei requi- siti di acceso alla mobilità in deroga e contestualmente rilascia o conferma la DID. La domanda va inoltrata all’Inps competente secondo le procedure appositamente previste in via telematica. Per questo servizio i lavora- tori possono rivolgersi al Patronato INCA Cgil del proprio territorio.

ACCORDO INTERCONFEDERALE REGIONALE SULLE PROCEDURE DI CONSULTAZIONE PER LA CIG IN DEROGA NEL SETTORE ARTIGIANO

Il 12 dicembre 2012 Cgil Cisl Uil Veneto e le associazioni di categoria degli artigiani, hanno sottoscritto un accordo per disciplinare l’accesso delle imprese artigiane alla Cig in deroga ed al nuovo istituto delle sospensioni previsto dalla legge 92/2012. Nelle more della costituzione del fondo nazionale bilaterale di solidarietà del comparto artigiano, si è convenuto di applicare dal 1° gennaio 2013 la Cig in deroga e successivamente la procedura per le sospensioni, che sarà disciplinata da un accordo regionale che ne individuerà i tempi e le modalità.
Il nuovo istituto delle sospensioni prevede per il prossimo triennio un finanziamento limitato (20 milioni annui) e, in via sperimentale, l’utilizzo dell’ASPI (assicurazione sociale per l’impiego) subordinatamente ad un intervento integrativo della bilateralità pari almeno al 20%, per una durata massima di 90 giornate da computare in un biennio mobile.

Per quanto riguarda la procedura per le domande i Cig in deroga si prevede quanto segue:

• comunicazione dell’azienda all’associazione artigiana provinciale cui aderisce o conferisce mandato, di norma 7 giorni prima dell’inizio della sospensione,
• l’associazione artigiana nei 3 giorni lavorativi successivi, tramite lettera AR, fax oppure posta elettronica, informerà le OOSS territoriali di Cgil Cisl Uil delle richieste pervenute secondo le prassi già in atto;
• la procedura di consultazione sindacale dovrà esaurirsi nei 10 giorni lavorativi successivi all’avvio della stessa;
• al termine della consultazione sarà redatto un verbale di accordo appositamente predisposto, ovvero in mancanza di verbale di accordo,
una nota dell’azienda che l’associazione sottoscrive per attestare il corretto svolgimento della procedura;
• una volta espletata la procedura di consultazione sindacale, l’azienda anche attraverso lo studio/servizio a cui conferisce mandato, invierà alla Regione e all’Inps la relativa documentazione amministrativa con allegato il verbale di consultazione sindacale;
• le OOSS confederali e le associazioni artigiane ritengono che la procedura prevista dall’accordo interconfederale regionale di cui ai punti precedenti, possa essere adottata da tutte le imprese artigiane del Veneto. In alternativa le imprese artigiane che non intendono aderire a tale procedura, dovranno applicare quella segnalata nelle Linee Guida della Regione sulla Cig in deroga, ovvero alle disposizioni previste per la CIGO.

A cura dei Dipartimenti Politiche del lavoro e Settori produttivi della Cgil Veneto

ALLEGATO
Volantino CGIL “Ammortizzatori in deroga 2013”