Certificati di malattia telematici: verificare bene l’indirizzo
Dal 13 settembre 2011 è entrata in vigore la normativa sulla trasmissione telematica dei certificati di malattia. I nostri uffici INCA ci segnalano che in questi giorni si stanno presentando numerosi lavoratori cui è pervenuta la lettera INPS per assenza alla visita fiscale durante la malattia, tale assenza è imputabile al fatto che l’indirizzo (via e/o civico) in possesso del medico non è corretto. E’ quindi fondamentale che i lavoratori siano informati del problema: prima che il medico curante invii il certificato devono controllare l’indirizzo indicato, via e numero civico.
Certificati di malattia
Dal 13 settembre 2011 anche i lavoratori del settore privato (tutti, anche quelli che non ricevono alcuna indennità economica di malattia da parte dell’INPS) non devono più provvedere ad inviare tramite raccomandata A/R o recapitare le attestazioni di malattia al proprio datore di lavoro e (se erano tenuti a farlo) all’INPS.
A partire quindi dal 13 settembre 2011 non viene più concessa al datore di lavoro privato la possibilità di richiedere al proprio dipendente copia cartacea del certificato di malattia (rilasciato dal medico al momento dell’invio telematico o successivamente scaricata dal lavoratore dal sito INPS) ma il datore di lavoro deve prendere visione delle attestazioni di malattia dei propri dipendenti avvalendosi esclusivamente dei servizi resi disponibili dall’INPS, fermo restando la possibilità di richiedere al lavoratore il numero di protocollo identificativo del certificato inviato per via telematica dal medico.
Premesso che restano in vigore tutte le norme contrattuali relative agli adempimenti del lavoratore in caso di assenza per malattia, si ribadisce che, nel caso in cui il medico non invii telematicamente la certificazione di malattia all’INPS, è necessario che sia il lavoratore stesso a provvedere all’invio alla azienda e (ove sia tenuto a farlo) all’INPS.
ll certificato telematico di malattia si compone:
A) dell’attestato di malattia per il datore di lavoro, privo di diagnosi;
B) del certificato di malattia per l’assistito che contiene i dati della diagnosi e/o il codice nosologico.
Procedura di invio telematico:
1) Il medico curante (sia medico dipendente del SSN, quali i medici ospedalieri ed i medici di distretto; sia medico in regime di convenzione con il SSN, quali i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta e gli specialisti ambulatoriali) trasmette all’INPS le informazioni relative alla certificazione di malattia attraverso il sistema di accoglienza centrale (SAC) oppure – ove disponibili – mediante i Sistemi di Accoglienza Regionali (SAR)
2) Dopo l’invio all’INPS, il SAC/SAR fornisce il numero di protocollo identificativo del certificato al medico. Il medico procede alla stampa del certificato e dell’attestato da consegnare al lavoratore oppure all’invio di una copia elettronica degli stessi alla casella di posta elettronica (certificata o meno) indicatagli dal paziente. In caso di indisponibilità di tali copie, il paziente può richiedere al medico l’invio di un SMS contenente i dati essenziali dell’attestato di malattia (protocollo, data di rilascio, durata della prognosi, nome e cognome del lavoratore, nome e cognome del medico).
3) L’INPS mette l’attestato di malattia a disposizione del datore di lavoro sul proprio portale.
4) Al lavoratore è consentito di accedere, sempre dal sito INPS, ai dati di tutti i certificati a lui intestati (accesso tramite codice PIN da richiedere tempestivamente all’INPS attraverso il portale) o al singolo attestato di malattia (attraverso l’inserimento del codice fiscale personale e del numero identificativo del certificato).
5) L’INPS trasmette alle proprie Sedi i certificati dei lavoratori aventi diritto all’indennità di malattia per gli adempimenti connessi alle visite mediche di controllo e, ove previsto, per il pagamento diretto delle prestazioni.
Barbara Malini
(Segreteria Prov.le Fisac Vicenza)
ALLEGATO
Foglione informativo a cura di Inca Vicenza