Operativo il diritto del padre al congedo obbligatorio e facoltativo
a cura di Giacomo Toffanin (Direttore INCA Cgil Vicenza)
Definite dall’INPS (con circolare 14/3/2013, n. 40 in allegato) le procedure che i padri lavoratori devono seguire per poter godere del congedo obbligatorio e facoltativo: in particolare si evidenzia come nel primo caso, il padre goda di un diritto autonomo, mentre nel secondo caso il diritto sia derivato da quello della madre.
La legge di riforma del mercato del Lavoro (n. 92 del 2012) istituisce per il padre, lavoratore dipendente, un congedo obbligatorio (un giorno) e un congedo facoltativo, alternativo al congedo di maternità della madre (due giorni), e con successivo decreto del 22 dicembre 2012, sono stati definiti i criteri di accesso e modalità di utilizzo dei congedi.
In premessa, per la concreta fruizione del beneficio, si osserva che:
– il congedo obbligatorio ed il congedo facoltativo sono fruibili dal padre, lavoratore dipendente, entro e non oltre il quinto mese di vita del figlio; pertanto tale termine resta fissato anche nel caso di parto prematuro, ipotesi nella quale la madre potrebbe invece far slittare il termine di inizio del congedo obbligatorio;
– la disciplina si applica agli eventi parto, adozioni e affidamenti avvenuti a partire dal 1° gennaio 2013;
– la normativa non è direttamente applicabile ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni sino all’approvazione di apposita normativa;
– analogamente a quanto disposto per il congedo di maternità obbligatorio, la durata del congedo obbligatorio e del congedo facoltativo del padre non subisce variazioni nei casi di parto plurimo.
Seguono chiarimenti specifici in ordine
a) al congedo obbligatorio: il padre lo può fruire entro il quinto mese di vita del bambino e quindi durante il congedo di maternità della madre lavoratrice o anche successivamente purché entro il limite temporale sopra richiamato; il congedo del padre si configura come un diritto autonomo e pertanto esso è aggiuntivo a quello della madre e spetta comunque indipendentemente dal diritto della madre al congedo obbligatorio; viene riconosciuto anche al padre che fruisce del congedo di paternità.
b) al congedo facoltativo: la fruizione del congedo facoltativo (uno o due giorni, anche continuativi) è condizionata alla scelta della madre lavoratrice di non fruire di altrettanti giorni del proprio congedo di maternità, con conseguente anticipazione del termine finale del congedo post partum della madre per un numero di giorni pari al numero di giorni fruiti dal padre; si tratta di un diritto derivato da quello della madre lavoratrice dipendente o iscritta alla gestione separata, che, in tal caso dovrà trovarsi in astensione dall’attività lavorativa.
Nello specifico il congedo facoltativo:
– è fruibile dal padre anche contemporaneamente all’astensione della madre;
– dovrà essere fruito dal padre comunque entro il quinto mese dalla data di nascita del figlio indipendentemente dal termine ultimo del periodo di astensione obbligatoria spettante alla madre a fronte di una preventiva rinuncia della stessa di un equivalente periodo (uno o due giorni);
– spetta anche se la madre, pur avendone diritto, non si avvale del congedo di maternità.
Si evidenzia che quanto precede ai punti a) e b) si applica anche al padre adottivo o affidatario e il termine del quinto mese decorre dall’effettivo ingresso in famiglia del minore nel caso di adozione nazionale o dall’ingresso del minore in Italia nel caso di adozione internazionale.
Trattamento economico, normativo
Il padre lavoratore dipendente ha diritto, per i giorni di congedo obbligatorio e facoltativo ad un’indennità giornaliera a carico dell’INPS, pari al 100% della retribuzione e al trattamento normativo e previdenziale si applicano le disposizioni previste in materia di congedo di paternità dal D.lgs. n. 151 del 2001.
Pertanto, l’indennità è anticipata dal datore di lavoro e successivamente conguagliata con modalità che saranno illustrate con ulteriore messaggio, fatti salvi i casi in cui sia previsto il pagamento diretto da parte dell’INPS, come previsto per l’indennità di maternità in generale (si v. anche msg. INPS n. 18529 del 13 luglio 2010 e msg. INPS n. 28997 del 18 novembre 2010).
Modalità di fruizione
Per poter usufruire dei giorni di congedo il padre deve comunicare in forma scritta al datore di lavoro le date in cui intende fruirne, con un anticipo di almeno quindici giorni, e ove richiesti in relazione all’evento nascita, sulla base della data presunta del parto.
Il datore di lavoro comunica all’INPS le giornate di congedo fruite, attraverso il flusso uni-emens.
Nel caso di domanda di congedo facoltativo il padre lavoratore allega alla richiesta una dichiarazione della madre di non fruizione del congedo di maternità a lei spettante per un numero di giorni equivalente a quelli richiesti dal padre, con conseguente riduzione del congedo di maternità. La predetta dichiarazione di non fruizione deve essere presentata anche al datore di lavoro della madre a cura di uno dei due genitori.
L’INPS effettua le verifiche necessarie per accertare la correttezza dei comportamenti dei fruitori dei congedi.
La riduzione andrà operata, stante la possibilità di fruirne in contemporanea da entrambi i genitori, nel giorno o nei giorni finali del congedo obbligatorio della madre.
Si richiama l’attenzione sul fatto che i congedi non possono essere frazionati ad ore.
Compatibilità con altre prestazioni a sostegno del reddito
Il congedo obbligatorio per il padre ed il congedo facoltativo sono fruibili in costanza di rapporto di lavoro nonché nelle ipotesi descritte dall’art. 24 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.
In particolare, entrambi i congedi possono essere richiesti anche durante il periodo indennizzato per indennità di disoccupazione (ASpI) e mini ASpI, nel periodo transitorio durante la percezione dell’indennità di mobilità e del trattamento di integrazione salariale a carico della cassa integrazione guadagni con le stesse modalità previste dal T.U. Maternità con riferimento ai periodi di congedo di maternità.
Di conseguenza, in tali periodi, analogamente a quanto previsto in materia di congedo di maternità, è prevalente l’indennità per la fruizione dei congedi in argomento, rispetto alle altre prestazioni a sostegno del reddito, che sono, pertanto, incumulabili.
In entrambi i congedi sono riconosciuti gli assegni per il nucleo familiare (ANF).
Trattamento previdenziale (contribuzione figurativa) del congedo obbligatorio e facoltativo del padre
Al congedo obbligatorio e facoltativo del padre si applica la disposizione prevista in materia di congedo di paternità dall’art. 30 del D.Lgs.n. 151/2001: in tale sede si rinvia all’art. 25 del decreto n.151, che disciplina il trattamento previdenziale (contributi figurativi), sia per il periodo di congedo di maternità caduto in corso di rapporto di lavoro (art.25, comma 1) sia per il periodo corrispondente al congedo di maternità trascorso al di fuori del rapporto di lavoro (art.25 comma 2).
Afferma l’INPS quanto segue:
– congedo obbligatorio del padre: la contribuzione figurativa nel periodo trascorso al di fuori del rapporto di lavoro è riconosciuta a condizione che il soggetto possa far valere, all’atto della domanda, almeno cinque anni di contribuzione versata in costanza di rapporto di lavoro; la contribuzione verrà valorizzata e varrà ai fini del diritto e della misura della pensione, fatte sempre salve le disposizioni specifiche che limitino o escludano l’efficacia della contribuzione figurativa;
– congedo di paternità e richiesta di congedo obbligatorio: valorizzazione della contribuzione figurativa a copertura del giorno di fruizione del congedo obbligatorio e spostamento della scadenza del congedo di paternità di un giorno.
La contribuzione figurativa per il congedo obbligatorio e facoltativo spetterà anche nei casi di applicazione dell’art. 24 del D.Lgs.151/2001 (prolungamento del diritto alla corresponsione del trattamento economico).
ALLEGATO
Circolare INPS n. 40 del 14/3/2013, diritto del padre al congedo obbligatorio e facoltativo
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