REGISTRAZIONE/VARIAZIONE/CEDOLARE SECCA DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE
Entra in vigore il nuovo modello approvato dall’Agenzia delle Entrate che vale per differenti adempimenti fiscali legati alla registrazione telematica di affitti immobiliari, che però non potrà essere effettuata per stipula fra soggetti che agiscono nell’esercizio di impresa, arte o professione. Il nuovo modello RLI (Registrazione Locazioni Immobiliari) è operativo dal 3 febbraio 2014 e sostituisce interamente il vecchio modello 69 ed è utilizzabile per:
– richiedere la registrazione di contratti di locazione e di affitto di beni immobili;
– concedere proroghe e comunicare cessioni e risoluzioni dei contratti;
– comunicare i dati catastali degli immobili oggetto del contratto;
– esercitare o revocare l’opzione della cedolare secca;
– presentare le denunce di contratti non registrati, contratti con canone superiore a quello registrato, comodati fittizi.
Il nuovo modello RLI deve essere presentato per via telematica direttamente dal contribuente o tramite un intermediario abilitato. I soggetti non obbligati alla presentazione telematica del modello potranno comunque presentarlo “a mano” presso gli uffici dell’Agenzia delle Entrate.
E’ possibile utilizzare ancora il modello 69 comunque, in alternativa, fino al 31/03/2014.
NUOVI CODICI TRIBUTO IMPOSTE REGISTRO CONTRATTI DI LOCAZIONE
Inoltre a far data dal 1° febbraio 2014 sono stati introdotti i nuovi codici tributo relativi alle imposte dei contratti di locazione da utilizzare nel modello “F24 versamenti con elementi identificativi” (non si usa più il mod. F23).
Vengono quindi istituiti i seguenti codici tributo:
“1500” Imposta di registro per prima registrazione;
“1501” Imposta di registro per annualità successive;
“1502” Imposta di registro per cessioni del contratto;
“1503” Imposta di registro per risoluzioni del contratto;
“1504” Imposta di registro per proroghe del contratto;
“1505” Imposta di bollo;
“1506” Tributi speciali e compensi;
“1507” Sanzioni da ravvedimento per tardiva prima registrazione;
“1508” Interessi da ravvedimento per tardiva prima registrazione;
“1509” Sanzioni da ravvedimento tardivo versamento di annualità e adempimenti successivi;
“1510” Interessi da ravvedimento per tardivo versamento di annualità e adempimenti successivi.
Controparte
Per identificare la controparte viene inoltre istituito il codice “63” che deve essere riportato insieme al codice fiscale della controparte nel campo “Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare” della sezione “Contribuente”, dove devono essere riportati i dati anagrafici e il codice fiscale di chi effettua il versamento.
Avvisi di liquidazione e sanzioni
Per il versamento degli importi dovuti a seguito di avvisi di liquidazione dell’imposta e irrogazione delle sanzioni, relativi alle stesse locazioni immobiliari vengono istituiti i seguenti codici tributo:
“A135” imposta di registro;
“A136” imposta di bollo;
“A137” sanzioni;
“A138” interessi.

TRACCIABILITÀ DEL CANONE RELATIVO AI CONTRATTI DI LOCAZIONE ABITATIVA
Dal 1° gennaio 2014 i canoni delle locazioni ad uso abitativo (nulla cambia per quello ad uso diverso), a prescindere dall’importo del canone, devono essere obbligatoriamente versati attraverso strumenti tracciabili (assegni bancari, circolari, postali, carte di credito o di debito, bonifici bancari od altro). E’ prevista una sanzione dal 1% al 40% dell’importo trasferito nel caso di in ottemperanza a questa disposizione.