Denuncia di infortunio e di malattia professionale

Infortunio e di malattia professionale

Se subisci un infortunio – o hai il solo dubbio che possa esserlo:

1) avvisa immediatamente il datore di lavoro (che ha l’obbligo di presentare la denuncia) o i colleghi più vicini;
2) recati al pronto soccorso (precisa che si tratta di infortunio sul lavoro)
3) chiedi agli operatori del pronto soccorso di descrivere sul referto con precisione l’accaduto
4) specifica sempre se l’infortunio è accaduto sul percorso casa/lavoro o lavoro/casa (in tal caso potrà essere infortunio in itinere)
5) consegna immediatamente al datore di lavoro la copia del certificato e chiedi una ricevuta di consegna
6) informa quando puoi il delegato RSU o il delegato rappresentante alla RSU sicurezza per intervenire sulle cause dell’infortunio.

Prendi contatto con i nostri uffici INCA (vedi link per sedi e orari)

INCA/CGIL si attiverà per:

a) l’accertamento all’INAIL sulla correttezza della denuncia fornita dalla ditta.
b) l’assistenza nella compilazione di questionari, moduli o altri documenti richiesti dall’INAIL (ATTENZIONE: non sottovalutare la compilazione di tali documenti, sono fondamentali per il riconoscimento del tuo infortunio)
c) la tutela nel caso l’INAIL non riconosca l’infortunio o lo chiuda prematuramente
d) l’assistenza per ricorsi, richieste di rimborsi spese e aggravamenti

Presso il Patronato INCA è comunque possibile:

– controllo della indennità percepita: temporanea, rendita e riconoscimento del danno biologico;
– consulenza medico-legale per consulenza medico-legale
– eventuali ricorsi contro decisioni dell’INAIL.
– verificare l are e condizioni e condizioni per e condizioni
– richiedere un riconoscimento di uno stato di aggravamento

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Consulta “Vademecum in caso di infortunio” in allegato
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Sezione a cura di Giacomo Toffanin responsabile Inca Cgil Vicenza

Quando si verifica un infortunio sul lavoro o in caso di malattia professionale deve essere presentata all’INAIL, entro i termini previsti, una apposita denuncia.

Quali sono gli adempimenti dei datori di lavoro correlati e quali i termini di presentazione delle denunce?

Nozione di infortunio

Dal punto di vista numerico, e della frequenza della gravità delle conseguenze sul lavoratore, l’infortunio è l’evento più importante tutelato dall’assicurazione INAIL.

La norma di riferimento, il T.U. dell’assicurazione obbligatoria, non offre una definizione di “infortunio”, ma ne declina gli elementi che consentono la qualificazione dell’evento come tale.

Gli elementi che qualificano l’evento come infortunio sono:
– la causa violenta
– l’occasione di lavoro
– le conseguenze dell’evento, ovvero la morte o l’inabilità al lavoro (si intende l’impossibilità totale di svolgere qualsiasi attività, ovvero l’impossibilità di produrre reddito, poiché l’INAIL eroga la prestazione economica solo in questo caso), che può essere temporanea o permanente.

Con il D. Lgs. 38/2000 è normativamente tipizzato anche l’infortunio in itinere (l’evento che accade nel tragitto dal domicilio abituale al lavoro e viceversa e da un luogo di lavoro all’altro) in precedenza riconosciuto solo a seguito di contenzioso giudiziario.

La denuncia di infortunio

In attuazione delle disposizioni in materia di informatizzazione della pubblica amministrazione, la denuncia di infortunio deve essere presentata esclusivamente tramite il canale telematico Servizio On-line del portale www.inail.it per il quale deve essere effettuata l’abilitazione.

Le disposizioni prevedono che solamente nel caso di malfunzionamento, dimostrato tramite la copia della schermata di errore, la denuncia di infortunio possa essere presentata con modello cartaceo da inviare tramite PEC.
Per il mese di agosto l’INAIL ha anticipato il possibile malfunzionamento del servizio di comunicazione telematica della denuncia di infortunio; la conseguenza è che per il mese di agosto è previsto l’esonero dalla dimostrazione del mal funzionamento del servizio telematico

Con il D.M. 15.7.05 è stato modificato l’art. 53 del T.U. esonerando il datore di lavoro dalla presentazione contestuale della certificazione medica, che dovrà essere prodotta solo nel caso in cui non sia pervenuta all’INAIL in altro modo (lavoratore, medico curante, pronto soccorso).
Il datore di lavoro non può decidere se un evento sia o meno un infortunio, perché la valutazione spetta all’INAIL (in alcuni casi congiuntamente all’INPS).
La denuncia di infortunio può essere presentata dal lavoratore infortunato, o da coloro che ne hanno l’interesse, qualora non abbia provveduto il datore di lavoro o colui che ne ha l’obbligo di invio.

Termine di presentazione della denuncia di infortunio

L’art. 53 del D.P.R. 30.06.1965 prevede che la denuncia di infortunio debba essere inviata entro 2 giorni da quello in cui il datore di lavoro ne è venuto a conoscenza.
Con una interpretazione favorevole ai datori di lavoro, è stato previsto che il giorno dell’infortunio, quello della conoscenza dell’evento, non si debba contare.
Si propone una tabella di sintesi relativa all’individuazione del termine entro il quale inviare la denuncia di infortunio.

TABELLA ESEMPLIFICATIVA DEI TERMINI DI PRESENTAZIONE
Giorno ricezione certificato medico … Giorno entro il quale va presentata la denuncia
lunedì ……………………………………………………….. mercoledì
martedì ………………………………………………………… giovedì
mercoledì ……………………………………………………… venerdì
giovedì ………………………………………………………… sabato
venerdì …………………………………………………………. lunedì
sabato ………………………………………………………….. lunedì
domenica ……………………………………………………… martedì
24 dicembre …………………………………………………. 27 dicembre
25 dicembre ………………………………………………….. 27 dicembre
24 dicembre venerdì ……………………………………….. 27 dicembre
25 dicembre venerdì ……………………………………….. 28 dicembre
25 dicembre sabato ………………………………………… 27 dicembre
venerdì prima di Pasqua ……………………………………. martedì
Pasqua ………………………………………………………….. martedì

La Corte di Cassazione ha stabilito che il momento della “conoscenza dell’evento ” per il datore di lavoro corrisponde al momento di ricezione del certificato medico: da tale momento decorre il termine di presentazione.

L’articolo 54 del T.U. dispone che, nel caso di infortunio mortale o di pericolo di morte, il datore di lavoro debba inviare un telegramma alla sede INAIL competente entro le 24 ore. Il telegramma può essere sostituito dalla PEC.

La denuncia di infortunio deve essere, nello stesso termine previsto per l’INAIL, inviata anche all’autorità di Pubblica Sicurezza; in assenza dell’autorità di Pubblica Sicurezza al Sindaco del luogo dove è avvenuto l’infortunio. Questo adempimento non sarà più obbligatorio quando verrà emanato il decreto di attuazione del SINP (Sistema Informativo Nazionale Prevenzione ex art. 8 DLgs. 81/2008).

Modello della denuncia/ comunicazione di infortunio

Il modello è già nel formato necessario alla comunicazione degli infortuni in carenza assicurativa oggi non denunciati ed è stato rilasciato lo scorso anno. È risultato essere complesso nella compilazione a causa della necessità, oltre quella di definizione dell’evento, di reperire dati da aggregare ai fini statistici.
Oltre alla denuncia l’INAIL può chiedere la compilazione di questionari utili alla definizione del caso.
Il nuovo modello, fra le altre modifiche, contiene una sezione relativa al primo certificato medico allo scopo di gestire gli infortuni in carenza assicurativa divenuti tutelabili a seguito di prolungamento dell’inabilità.
Nel caso in cui il datore di lavoro riceva il primo certificato medico oltre il termine di presentazione della denuncia rispetto alla data dell’evento, deve provvedersi di idonei strumenti di prova relativi alla data di effettiva ricezione allo scopo di evitare le sanzioni amministrative previste (ad esempio, una dichiarazione firmata da chi consegna il certificato).
Nel caso di non attendibilità dell’evento (il datore di lavoro può avere dei dubbi sull’infortunio) devono essere esposti con precisione i motivi della non attendibilità
Devono essere sempre reperiti i dati del terzo che potrebbe aver causato l’infortunio, così da permettere all’INAIL una agevole azione di rivalsa. L’interesse all’azione di rivalsa è anche del datore di lavoro, poiché gli importi recuperati dall’azione di rivalsa devono essere stornati dagli oneri che determinano il tasso applicato.

Malattia professionale

La malattia professionale è una modifica in senso peggiorativo che l’organismo subisce a causa di una attività lavorativa.

A differenza dell’infortunio, la malattia professionale ha una evoluzione lenta nel tempo e, di solito, progressiva.

In analogia di quanto previsto per la denuncia di infortunio, anche la denuncia di malattia professionale deve essere presentata esclusivamente tramite il canale telematico Servizio On-line del portale www.inail.it .
Nel caso di mal funzionamento del canale telematico INAIL si applica quanto detto per la denuncia di infortunio.
Con il D.M. 10.7.10 è stato modificato l’art. 53 del T.U. esonerando il datore di lavoro dalla presentazione contestuale della certificazione medica (dovrà essere prodotta a domanda dell’INAIL).

Termini di presentazione della denuncia di malattia professionale

Il lavoratore deve informare il datore di lavoro entro 15 giorni dal momento in cui è venuto a conoscenza dell’esistenza della patologia.
La comunicazione avviene tramite la presentazione di un certificato medico. Si può anche verificare che sia l’INAIL stessa a chiedere al datore di lavoro la denuncia di malattia professionale.
Il datore di lavoro deve effettuare la denuncia entro 5 giorni dalla ricezione del certificato o dalla richiesta INAIL o dalla segnalazione del Medico Competente.
Nella maggior parte dei casi l’INAIL invia al datore di lavoro un questionario di approfondimento che deve essere restituito entro il termine di 20 giorni.
Solamente dopo aver riconosciuto l’esistenza di una malattia professionale l’INAIL chiede, tramite un apposito modello, i dati retributivi dell’anno precedente la denuncia utili alla quantificazione della prestazione.
Quanto detto per la denuncia di malattia professionale vale anche per la denuncia di silicosi/asbestosi.

Regime sanzionatorio

Dopo la depenalizzazione delle violazioni dell’art.53 del T.U., la mancata o tardata presentazione delle denuncie viene punita con la comminazione di una sanzione amministrativa, secondo le procedure previste dalla legge 689/1981, nella misura minima di € 1.290,00, ridotta di € 2.580,00 e massima di € 7.745, più spese di notifica.
Nel caso di infortunio, la sanzione viene comminata anche dall’autorità di Pubblica Sicurezza o dal Sindaco in assenza di questa.
Fonti normative principali
– D.P.R. 30.06.1965 n. 1124 (T.U.): artt. 2, 3, 53, 54
– D.M. 15.07.2005
– D.M. 10.07.2010
– Legge 24.11.1981 n. 681

INFORTUNI DOMESTICI: problema sottovalutato?

Il numero deg
i infortuni registrati in ambito domestico è purtroppo elevato. Gli incidenti delle donne, legati alle attività domestiche o di cucina, sono più numerosi di quelli degli uomini per i differenti ruoli svolti nella famiglia.

Le cause di questi incidenti vanno ricercate nella disinformazione, nel comportamento imprudente, negli spazi inadeguati, nel crescente numero di elettrodomestici, nell’uso non accorto di farmaci e di prodotti per l’igiene.

Le casalinghe sono spesso responsabili di alcune categorie vulnerabili: bambini, anziani e disabili, la cui cura può abbassare il livello di attenzione e di conseguenza aumentare l’esposizione al rischio.

Lo Stato italiano ha promosso una serie di iniziative diret- te a tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori domestici attraverso due strumenti:
=> la prevenzione delle cause di nocività e degli infortuni nelle abitazioni, anche attraverso un’adeguata campagna di informazione;
=> l’istituzione di una forma assicurativa contro i rischi derivanti da lavoro svolto in ambito domestico. Si tratta sostanzialmente di un’assicurazione che tutela contro gli incidenti di una certa gravità.

Lo Stato italiano riconosce per la prima volta, con la Legge n. 493 del 3 dicembre 1999, il valore sociale ed economico del lavoro svolto in ambito domestico.

Il lavoro domestico è l’insieme di attività svolte da uno o più soggetti nell’abitazione dove dimora il nucleo familiare, senza vincolo di subordinazione e gratuitamente.

Il nucleo familiare è l’insieme di persone legate da vin- coli di matrimonio, parentela, affinità, adozione e tutela, o da legami affettivi, coabitanti ed aventila medesima dimora abituale. Costituiscono, quindi, un nucleo familiare anche le coppie di fatto.

Il nucleo familiare può essere composto anche da una sola persona.

L’ASSICURAZIONE

Dal 1° marzo 2001 è diventata obbligatoria l’iscrizione presso l’INAIL di una o più persone dello stesso nucleo familiare che hanno queste caratteristiche:
=> un’età compresa tra i 18 ed i 65 anni;
=> svolgono un’attività rivolta alla cura dei componenti la famiglia e dell’ambiente in cui dimora;
=> non sono legate da vincoli di subordinazione;
=> prestano lavoro domestico in modo abituale ed esclusivo, non svolgono cioè altre attività per le quali sussiste obbligo di iscrizione ad un altro ente o cassa previdenziale.

Rientrano tra i soggetti assicurabili:

=> i pensionati, di entrambi i sessi, che non hanno superato i 65 anni;
=> i cittadini stranieri che soggiornano regolarmente in Italia;
=> coloro che, avendo già compiuto 18 anni, lavorano esclusivamente in casa per la cura dei componenti della famiglia (ad esempio ragazzi o ragazze che sono in attesa di prima occupazione);
=> gli studenti che dimorano nella città di residenza o in località diversa e che si occupano anche dell’ambiente in cui abitano;
=> i lavoratori in cassa integrazione guadagni (CIG);
=> i lavoratori in mobilità;
=> i lavoratori stagionali, temporanei, a tempo determinato.

Queste ultime tre categorie di lavoratori devono assicurarsi per i periodi in cui non svolgono attività lavorativa; il premio assicurativo, non essendo frazionabile, va versato per l’intero anno, ma la copertura assicurativa opera solo nei periodi in cui il soggetto non svolge attività lavorativa.

Nell’ambito di uno stesso nucleo familiare possono assicurarsi più persone (ad esempio: madre e figlia).
Non sono soggette all’obbligo assicurativo le persone di età inferiore ai 18 anni e quelle che hanno superato i 65.

Non devono assicurarsi i lavoratori impegnati in:
=> lavori socialmente utili (LSU), borse di lavoro, corsi di formazione, tirocini. Tali persone, pur in assenza di rapporto di lavoro, svolgono un’attività che è assimilata a quella lavorativa prevista dalla legge;
=> lavoro part time, in quanto si tratta sempre di un’attività lavorativa a tempo indeterminato, anche se interrotta, che comporta l’iscrizione presso forme obbligatorie di previdenza sociale.

Le sanzioni
Per tutti coloro che hanno i requisiti previsti dalla leg- ge per l’assicurazione e non osservano l’obbligo del versamento del premio è prevista l’applicazione di sanzioni di legge da parte dell’Istituto, graduate in relazione al periodo di inadempimento.

ALLEGATO
Guida agli “Infortuni”