Scade il 20 gennaio il termine per inviare la domanda di proroga per il 2015 dei trattamenti di CIG in deroga 2014
(a cura di Giacomo Toffanin)
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell’Economia ha definito i criteri di erogazione del trattamento in deroga. E’ necessario, qualora ricorrano le condizioni per prorogare i trattamenti già concessi per il 2014, verificare i requisiti soggettivi di spettanza. La domanda deve essere inviata all’INPS e alle Regioni per via telematica, allegando alla stessa l’accordo sottoscritto con le parti sociali.
Il nuovo decreto in materia di ammortizzatori sociali in deroga prevede che a partire dal 4 agosto 2014 siano modificati i requisiti di accesso e autorizzazione alla Cassa integrazione per lavoratori e aziende, la durata, le modalità di presentazione della domanda all’INPS e alla Regione.
Possono richiedere l’accesso al trattamento esclusivamente le aziende indicate dall’articolo 2082 del Codice Civile: sono dunque esclusi i professionisti e i datori di lavoro non imprenditori.
La Cassa integrazione in deroga può essere concessa ai soli lavoratori sospesi dall’attività lavorativa in conseguenza di:
– situazione aziendale temporanea e transitoria non imputabile all’imprenditore o ai lavoratori,
– crisi aziendali determinate da situazioni di difficoltà temporanee di mercato,
– crisi aziendali,
– ristrutturazione o riorganizzazione.
Il trattamento può essere concesso o prorogato ai lavoratori subordinati (quadri, intermedi ed operai) compresi gli apprendisti ed i soggetti somministrati, a condizione che abbiano un’anzianità aziendale presso l’impresa richiedente pari ad almeno 12 mesi alla data di inizio del periodo di trattamento della CIG in deroga per l’anno 2015.
Non sarà erogata alcuna prestazione se il lavoratore ne ha già beneficiato per almeno 3 anni, anche non continuativi.
Resta fermo il fatto che, prima di poter richiedere e autorizzare i trattamenti di integrazione salariale in deroga, l’impresa deve avere utilizzato tutti gli strumenti ordinari di flessibilità, quali ad esempio le ferie e i permessi residui dei lavoratori.
Per l’anno 2015 la Cassa integrazione in deroga può essere concessa per un periodo massimo di 5 mesi nell’arco di tutto l’anno.
La domanda, sia di prima concessione che di proroga, deve essere inviata all’INPS e alla Regione per via telematica, allegando alla stessa l’accordo sottoscritto con le parti sociali entro 20 giorni dalla data in cui ha avuto inizio la sospensione o la riduzione dell’orario dei lavoratori.
In caso di presentazione tardiva della domanda, il trattamento parte dall’inizio della settimana antecedente la data di presentazione della domanda.
La proroga per il 2015 va dunque presentata entro il 20 gennaio 2015.
Per le nuove domande di Cig in deroga 2015 gli accordi quadro devono essere allegati nel momento in cui l’azienda trasmette la domanda di autorizzazione all’INPS: è dunque necessario che gli stessi siano già stati stipulati.
Il Ministero del Lavoro è poi tornato sulla questione relativa alla CIG in deroga con la circolare n. 30 dell’11 dicembre 2014.
Ha chiarito che, ai fini dell’intervento della CIG in deroga nell’anno 2015, nel caso in cui non si riesca a stipulare l’accordo in sede istituzionale prima dell’inizio delle riduzioni dell’orario di lavoro o delle sospensioni, l’azienda potrà comunque procedere alle riduzioni o sospensioni, a patto, però, che sia stata presentata la richiesta di convocazione al Ministero del Lavoro e sia intervenuto l’accordo in sede sindacale.
Tale accordo dovrà poi essere recepito in sede ministeriale, previa verifica della disponibilità delle risorse finanziarie, ma comunque in tempo utile per consentire all’azienda il rispetto dei termini di presentazione dell’istanza entro venti giorni dall’inizio delle sospensioni.
Questo aspetto della disciplina presenta delle evidenti criticità applicative, laddove in diverse regioni si registrano ancora notevoli ritardi nelle tempistiche di convocazione delle parti e di stipula degli accordi.
L’accordo in sede ministeriale dovrà riportare i motivi eccezionali che ne giustificano la stipula successiva alle riduzioni dell’orario di lavoro o alle sospensioni.
Resta fermo che il recepimento dell’accordo sindacale in sede ministeriale dovrà essere effettuato in tempo utile a consentire all’azienda il rispetto dei termini di presentazione dell’istanza entro 20 giorni dall’inizio delle sospensioni.
Nel caso in cui la crisi riguardi unità produttive ubicate su più Regioni (o Province Autonome), spetta al Ministero del Lavoro, nei 30 giorni successivi al momento in cui gli è pervenuta l’istanza da parte dell’INPS, predisporre l’istruttoria, quantificare l’onere e trasmettere il provvedimento, per il concerto, al Dicastero dell’Economia. Il parere dovrà essere emesso entro i successivi 15 giorni.
ALLEGATO
Accordo Regione Veneto 29/12/2014 sugli Ammortizzatori in deroga 2015
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