Sentenza su denuncia per condotta antisindacale di un agente aderente a SNA



I FATTI

FISAC CGIL e FNA hanno denunciato per condotta antisindacale (ex art. 28 Statuto dei Lavoratori) un’agenzia assicurativa di Napoli che applica lo “pseudo-contratto” SNA.

Il Tribunale di Napoli non ha accolto la denuncia perché la questione “agisce sul distinto piano retributivo-previdenziale e delle agevolazioni fiscali e non invece su quello della libertà sindacale (nel rispetto del principio di libertà sindacale)”.

Immediatamente SNA ha commentato trionfalmente la sentenza ricavandone, erroneamente, la legittimazione dello “pseudo-contratto”.

IN REALTA’

Il Giudice ha solo ritenuto errata l’invocazione dell’art. 28 sottovalutando, a parer nostro, il danno arrecato alla libertà sindacale dallo “pseudo-contratto”.

Nel merito, lo stesso Giudice, ha però:

– riconosciuto che “…la stipula di un CCNL con una sigla sindacale non annoverabile tra quelle comparativamente più rappresentative a livello nazionale della categoria appartiene ad un fenomeno in espansione che, allineando verso il basso il trattamento economico dei lavoratori, costituisce un consistente fattore di distorsione della concorrenza…”;

– preso atto che il legislatore, in altro settore merceologico, ha stabilito che “la retribuzione minima spettante al lavoratore socio di cooperativa non può essere inferiore a quella emergente non da un qualsiasi Ccnl, ancorché depositato al Cnel, ma da quello del settore merceologico interessato, stipulato da organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale nella categoria” citando l’art. 7, comma 4, decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248 (convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31)

affermato che ”…la stipula dello “pseudo contratto” ha rilevanza nell’ambito di tutela individuale del lavoratore, che può rivendicare un trattamento economico adeguato nei confronti del proprio datore di lavoro…

QUINDI

Il Giudice non ha assolutamente sancito la legittimità del contratto SNA, ma ha respinto la nostra azione per il solo aspetto della condotta antisindacale.

La FISAC CGIL e la FNA hanno già presentato ricorso e ribadiscono che si adopereranno in ogni modo per far valere i diritti delle lavoratrici e dei lavoratori con tutti i mezzi possibili comprese le cause individuali che le lavoratrici ed i lavoratori del settore vorranno intraprendere.

La sentenza è consultabile sul portale FISAC CGIL e FNA (vedi link sotto)

Roma, 10 settembre 2015
COORD. NAZ.LI FISAC CGIL e FNA

ALLEGATO
Comunicato unitario