La legge 183/2014 e il successivo decreto legislativo n.80 del 15 giugno 2015 hanno introdotto importanti novità sui congedi parentali:
– l’innalzamento dell’età del bambino per la fruizione (da 8 a 12 anni)
– l’innalzamento dell’età del bambino per il pagamento (da 3 a 6 anni) dell’indennità pari al 30% dell’ultima retribuzione
– la possibilità di utilizzare il congedo parentale “a ore” (e non più solo a giornate intere)
Il 18 agosto 2015 è uscita la circolare INPS sul CONGEDO PARENTALE A ORE, che illustra le modalità operative per il suo utilizzo.
Grazie all’accordo sottoscritto il 15 dicembre 2015 tra ABI e Organizzazioni Sindacali nazionali, a partire dal 1° febbraio 2016, nel nostro settore il congedo parentale a ore potrà essere fruito, sia per il personale a tempo pieno che per il personale part-time, per periodi minimi di un’ora giornaliera, la cui somma nell’arco di ciascun mese di utilizzo corrisponda comunque a giornate intere.
In caso di fruizione a ore è esclusa la cumulabilità nella medesima giornata del congedo parentale a ore con permessi o riposi previsti dalla contrattazione collettiva.
Il preavviso al datore di lavoro va dato non meno di 5 giorni prima della fruizione, sia per l’utilizzo del congedo parentale a giornata intera che per l’utilizzo su base oraria.
Le domande vanno presentate in modalità telematica (tramite il sito INPS o tramite patronato).
Per un approfondimento sulla materia, per conoscere le modalità di utilizzo e di richiesta, vi invitiamo a consultare il sito FISAC (www.fisac-cgil.it): cliccando su GUIDE trovate la guida aggiornata alla maternità, alla paternità e all’adozione, oltre a quelle su “Salute e sicurezza”, “I provvedimenti disciplinari”, “Handicap e Legge 104” e “Previdenza generale“.
CALCOLO DEL TFR
Nelle News aziendali del 26/1 u.s. appariva la seguente comunicazione:
Si informa che a decorrere dal mese di gennaio 2016 saranno recuperate le quote del Trattamento di Fine Rapporto e del contributo alla Previdenza Complementare che, per i primi sei mesi dell’anno 2015, sono state determinate su una base di calcolo diversa rispetto alle previsioni del CCNL del 31/03/2015 approvato l’8 luglio 2015. Tale recupero verrà effettuato in 6 rate mensili ed esposto nel cedolino paga.
Proviamo a spiegare:
Il penultimo contratto (quello del 19/01/2012) prevedeva che il calcolo del TFR (e di conseguenza della previdenza complementare, che utilizza la medesima base di calcolo) fosse calcolato per il periodo 1/1/2012 -31/12/2014 solo sulle voci tabellari stipendio,scatti di anzianità ed importo ex ristrutturazione tabellare. Scaduto tale periodo il calcolo del Tfr è tornato ad essere fatto sulle precedenti basi (che comprendeva una platea di voci più ampie, in pratica tutte le voci aventi carattere continuativo – indennità di rischio, di sotterraneo, ad personam derivanti da cessioni di filiali, etc.)
C’è poi stato il rinnovo del CCNL in data 1/4/2015 che ha ripristinato il calcolo del TFR solo sulle voci tabellari di stipendio, scatti di anzianità ed importo ex ristrutturazione. Il tutto, però, con effetto retroattivo.
E’ sorta quindi la necessità per le banche di recuperare quanto erroneamente erogato in più ed il recupero avverrà in forma rateale versando un importo inferiore su Tfr e previdenza complementare.
Nulla verrà addebitato in busta paga, dove figurerà solo una mera evidenza contabile.
RIMBORSI CHILOMETRICI
Da gennaio i rimborsi chilometrici per missione sono diminuiti da 0,40 € a 0,38 € a chilometro, in base alle ultime variazioni ACI.
L’importo dei rimborsi – normato dall’art. 15 del CIA di gruppo del 28/03/2014 – tiene infatti conto delle variazioni percentuali delle tabelle Aci.
Fisac Cgil
ALLEGATO
Gruppo Banca Popolare di Vicenza: congedi parentali – tutte le novità.
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