È stato confermato per il 2016 l’OBBLIGO per i padri di fruire entro il 5° mese di vita del figlio di un congedo, la cui durata passa da 1 a 2 giorni.
Sempre entro i primi 5 mesi del bambino, è prevista la POSSIBILITÀ per il padre di astenersi dal lavoro per ulteriori 1 o 2 giorni.
Grazie alle spiegazioni predisposte dalla Fisac di Alessandria, vediamo di che si tratta e quali sono le modalità e le condizioni per avvalersi dei congedi.
CONGEDO OBBLIGATORIO DI 2 GIORNI
Il congedo obbligatorio di 2 giorni (anche, ma non necessariamente, continuativi) deve essere fruito entro il 5° mese dalla nascita del bambino, anche in contemporanea alla fruizione del congedo di maternità o parentale della madre (cosiddette astensioni obbligatorie o facoltative della madre).
CONGEDO FACOLTATIVO DI 1 O 2 GIORNI
Anche il congedo facoltativo di 1 o 2 giorni (anche, ma non necessariamente, continuativi) deve essere fruito entro il 5° mese di vita del figlio: la fruizione è però subordinata alla decisione della madre lavoratrice di non fruire di altrettanti giorni del proprio congedo di maternità (astensione obbligatoria). Pertanto la madre dovrà anticipare il termine finale dell’astensione obbligatoria di un numero di giorni pari ai giorni fruiti dal padre (quindi rientrerà al lavoro 1-2 giorni prima o anticiperà di 1-2 giorni l’avvio dell’astensione facoltativa).
Il congedo facoltativo è comunque fruibile dal padre anche contemporaneamente all’astensione della madre.
IL TRATTAMENTO ECONOMICO E PREVIDENZIALE
Il padre lavoratore dipendente ha diritto, per entrambe le forme di congedo, ad un’indennità giornaliera a carico dell’INPS pari al 100% della retribuzione.
Dal punto di vista previdenziale gli viene riconosciuta la contribuzione figurativa piena.
LA DOMANDA E LE MODALITÀ DI FRUIZIONE DEL CONGEDO OBBLIGATORIO E FACOLTATIVO
Il padre deve comunicare in forma scritta (allegato fac-simile richiesta scaricabile al link sotto riportato), con un preavviso non inferiore a 15 giorni, all’area risorse umane dell’azienda i giorni in cui fruirà del congedo, e – se richiesti in relazione all’evento nascita – sulla base della data presunta del parto: sarà poi compito del datore di lavoro comunicare all’INPS le giornate di congedo utilizzate.
Nel caso di congedo facoltativo, il padre lavoratore dovrà allegare alla richiesta una dichiarazione della madre di non fruizione del congedo di maternità a lei spettante (v. fac-simile scaricabile al link sotto riportato) per un numero di giorni equivalente a quello fruito dal padre (con conseguente riduzione del congedo di maternità medesimo); tale documentazione dovrà essere trasmessa anche al datore di lavoro della madre.
I permessi in questione non sono frazionabili ad ore.
Le norme illustrate si applicano anche al padre adottivo o affidatario.
Potete scaricare dal link di collegamento sotto riportato sia il volantino che i due modelli per le richieste.