Cara/o Collega,
il D.Lgs. 81/2008 – Testo Unico sulla Sicurezza – stabilisce che in ciascun posto di lavoro (e la legge vale indipendentemente dal CCNL concretamente applicato) ci deve essere un Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) oppure un Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale (RLST).
Una domanda:
“Nella tua agenzia è stata mai indetta un’assemblea per eleggere l’RLS o l’RLST? Se sì, conosci il nome di chi hai scelto come RLS o RLST?”
Ricorda: si tratta del TUO rappresentante scelto tra voi colleghi/e, da VOI DIPENDENTI e non NOMINATO dall’agente! La sicurezza non è un gioco tra NOMINATI (stile Grande Fratello), un rappresentante è una persona eletta/liberamente scelta dai lavoratori dipendenti dell’agenzia.
Rappresentanti dei Lavoratori per la sicurezza (RLS)
Questa figura aziendale è obbligatoria in tutte le aziende, ma in base alle dimensioni delle stesse cambia la modalità di nomina del rappresentante.
Le regole attuali stabiliscono che nelle aziende o unità produttive con un massimo di 15 dipendenti il RLS è solitamente eletto dai lavoratori tra di loro.
Invece nelle aziende o unità produttive che contano più di 15 lavoratori il RLS è eletto o designato sempre dai lavoratori, ma all’interno delle rappresentanze sindacali aziendali.
I principali compiti svolti dal RLS sono:
• il potere di accesso nei locali aziendali dove si effettuano i lavori;
• la consultazione preventiva sulla questione della valutazione dei rischi, della programmazione e della realizzazione della prevenzione aziendale;
• la consultazione sulla designazione del responsabile e degli addetti dei servizi di prevenzione, tra i quali gli incendi, il primo soccorso, l’evacuazione dei luoghi di lavoro ed il medico competente;
• la ricezione delle informazioni elaborate dal servizio di vigilanza;
• la promozione delle attività che attengono le misure di prevenzione per tutelare i lavoratori;
• l’obbligo di comunicare al datore di lavoro i rischi individuati durante il suo lavoro;
• il potere di proporre ricorso alle autorità competenti se ritiene che le misure preventive presenti in azienda siano insufficienti a garantire la tutela fisica dei lavoratori.
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale (RLST)
Questo, esercita le stesse funzioni e i compiti del RLS all’interno di tutte le aziende o unità produttive del territorio o del comparto di competenza nelle quali non è presente il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Le modalità di elezione sono differenti rispetto a quelle del RLS, in quanto sono stabilite dagli accordi collettivi nazionali, interconfederali, o di categoria, e dalle associazioni più importanti dei datori di lavoro e dei lavoratori.
Anche il CCNL “Anapa Rete-ImpresAgenzia” ha previsto la figura dell’RLST.
La formazione dei colleghi da designare come RLST si è conclusa ad inizio gennaio 2018 ad opera di ENBASS (ente bilaterale del settore).
Tra di essi nel Veneto possiamo contare ad oggi anche sulla collega di Agenzia Marilena A. che lavora proprio nella nostra provincia di Vicenza.
In molte agenzie hanno preso il via in questi giorni le assemblee che porteranno alla designazione dell’RLST: per fare un po’ di chiarezza – in attesa di una nota ufficiale che verrà diramata da ENBASS – vi consigliamo di leggere le ‘Istruzioni per l’uso’ (qui di seguito ed in allegato) predisposte dalla Delegazione Trattante Fisac Cgil
Per la Segreteria Prov.le Vicenza
Barbara Malini
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ALCUNE PRIME INDICAZIONI PER L’AVVIO DELL’ATTIVITÀ DEL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA TERRITORIALE (R.L.S.T.)
Di seguito alcune informazioni che possano essere utili per l’avvio dell’attività del R.L.S.T., con l’obiettivo di salvaguardare la salute di chi lavora e migliorare la sicurezza nei luoghi di lavoro, attraverso l’attuazione di misure finalizzate alla prevenzione e protezione.
La legge (d.lgs. 81/2008) impone ai datori di lavoro, tra i vari obblighi indicati all’art. 18 d.lgs. 81/2008, la nomina del medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria, l’elaborazione e la consegna tempestiva al R.L.S.T., su richiesta di questi e per l’espletamento della sua funzione, della copia del D.V.R (Documento di Valutazione del Rischio) e la designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai Rischi – S.P.P.R. (artt. 17, 28, 29 d.lgs. 81/2008).
Il R.L.S.T. ha la facoltà di richiedere la riunione periodica (art. 35 del d.lgs 81/2008) in tema di salute e sicurezza e in ordine alla prevenzione e protezione dai rischi; infatti, tale riunione, che deve essere indetta obbligatoriamente dal datore di lavoro nelle aziende che occupano più di 15 lavoratori, nelle aziende che occupano fino a 15 lavoratori è possibile solo grazie all’esercizio della facoltà del R.L.S.T. di richiedere al datore di lavoro la convocazione della stessa.
Il R.L.S.T. entra in carica con la notifica della sua designazione (allegato n. 3 CCNL 18.12.2017).
Le attribuzioni del R.L.S.T. sono quelle previste dagli artt. 48 e 50 del d.lgs. 81/2008; E’ IMPORTANTE TENERE SEMPRE IN CONSIDERAZIONE IL CONTENUTO DI TALI ARTICOLI.
Come inizio dell’attività, occorre organizzare un PRIMO ACCESSO AI LUOGHI DI LAVORO, e quindi:
1. Contattare l’agente (datore di lavoro) per fissare un primo appuntamento, per conoscerlo e per visitare il luogo di lavoro, con un preavviso di almeno 5 giorni lavorativi;
2. Effettuare, nel giorno fissato e in presenza del datore di lavoro (oppure del responsabile del S.P.P.R. o di altra persona delegata dal datore di lavoro), un sopralluogo dei locali di lavoro, anche per verificare le condizioni di lavoro dal punto di vista organizzativo;
3. Richiedere, in prima istanza, tra le informazioni e la documentazione aziendale previste dalla Legge, quella inerente i documenti di valutazione dei rischi (D.V.R.) e le misure di prevenzione relative, agli infortuni ed alle malattie professionali;
4. Richiedere, inoltre, il Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali (D.U.V.R.I.) laddove le condizioni ne richiedano la predisposizione.
Si ricorda che:
– Il R.L.S.T. ha diritto di ricevere le suddette informazioni e la documentazione aziendale prevista dalla legge per il più proficuo espletamento dell’incarico;
– qualora il datore di lavoro non ottemperi a tale richiesta, occorre informarlo che la predisposizione del D.V.R. (e del D.U.V.R.I laddove necessario) è obbligatoria e che, in mancanza, gli organismi istituzionali di controllo preposti possono intervenire per gli accertamenti del caso;
– Il R.L.S.T. può consultare senza limitazioni il D.V.R. in modo tale che gli sia consentita la conoscenza dei risultati della valutazione effettuata, facendone un uso strettamente connesso al proprio incarico, nel rispetto del segreto aziendale.
Successivamente, il R.L.S.T., dopo aver verificato la documentazione già esistente, deve RICHIEDERE AL DATORE DI LAVORO LA CONVOCAZIONE della RIUNIONE PERIODICA DI CUI ALL’ART. 35 DEL D. LGS. 81/2008 per avviare il percorso per una nuova Valutazione dei rischi oppure per una prima Valutazione dei rischi qualora non sia stata effettuata in precedenza, nel corso della quale, ferme restando tutte le altre prerogative e azioni che possono essere messe in atto nel suo ruolo, occorre che il R.L.S.T. proceda a:
– Verificare la corrispondenza del nominativo del datore di lavoro e l’avvenuta nomina del Responsabile del S.P.P.R. e del Medico Competente (che devono essere presenti alla riunione periodica) e se vi siano o meno “deleghe” attribuite dal datore di lavoro;
– Valutare il D.V.R. (e il D.U.V.R.I. laddove necessario) e i relativi allegati, verificando se tutti i fattori di rischio siano stati presi in considerazione e se sussistano tutte le informazioni sul “SISTEMA DI PREVENZIONE E PROTEZIONE AZIENDALE”;
– Fare osservazioni e proposte in merito alle iniziative da mettere in atto per eliminare/ridurre i rischi e sull’attività di prevenzione specificando quali possano essere le misure idonee, rispetto alla valutazione effettuata, per garantire la tutela della salute e dell’integrità fisica dei lavoratori; far sì che vengano recepite all’interno del D.V.R. e, in ogni caso, farle verbalizzare.
Si sottolinea che, al termine del processo valutativo, ultimati tutti i passaggi previsti dalla Legge, la firma che verrà apposta dal R.L.S.T. sul D.V.R. potrà aver valore, esclusivamente, di “presa visione” e solo ai fini della certezza della data rispetto alla valutazione del rischio effettuata e non rappresenta in alcun modo “attestazione di conformità”.
ALLEGATO
Nota Delegazione Trattante Appalto Fisac
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