Agenzie di assicurazione in appalto: festività e piano ferie 2018



Alle iscritte/i
Fisac Cgil Vicenza
dipendenti di Agenzia di Assicurazione in gestione libera

Oggetto: festività e piano ferie anno 2018

La seguente nota è destinata alle colleghe/ai colleghi che lavorano in una agenzia di assicurazione in gestione libera di Vicenza e provincia e sono iscritte/i Fisac Cgil.

Innanzi tutto Vi invitiamo a consultare la nota avente ad oggetto ‘Festività’ a cura della Fisac Nazionale che trovate in area ‘Collegamenti’ qui sotto.

In secondo luogo vi precisiamo che il CCNL Anapa Rete ImpresAgenzia siglato il 18/12/2018 non ha variato la normativa contrattuale che regola questi istituti.

CCNL Anapa Rete ImpresAgenzia

Ricordiamo le seguenti scadenze:
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entro il 31 marzo di ogni anno (art. 40 c.1a) il/la dipendente deve presentare il proprio piano ferie;
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entro il 30 aprile (art. 40 c1b) si possono verificare i seguenti due casi:
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Caso 1): il datore di lavoro comunica il periodo o i periodi assegnati, tenuto conto – compatibilmente con le esigenze aziendali – delle proposte avanzate dal lavoratore con la presentazione del piano ferie di cui al punto precedente;
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Caso 2): al lavoratore non viene consegnata nessuna comunicazione scritta da parte del datore in merito al piano ferie presentato a marzo quindi il piano ferie presentato dal lavoratore si intende accettato e confermato;

Suggeriamo inoltre – a chi opta nel 2018 per il pagamento delle 4 festività soppresse (San Giuseppe, Ascensione, Corpus Domini, SS. Pietro e Paolo) in busta paga – di consegnare all’azienda, sempre entro marzo, una comunicazione (vedi facsimile in allegato) in cui richiede il pagamento delle 4 festività soppresse (1 con busta di marzo, 2 con busta di maggio e 1 con busta di giugno).

Ricordiamo da ultimo che le semifestività del Venerdì Santo, 14 agosto, 2 novembre, 24 dicembre, 31 dicembre SONO DOVUTE e che per chi lavora a tempo pieno il turno di lavoro termina alle ore 12:00 (per i part time fare riferimento al comunicato in allegato)

CCNL Sna

Anche il nuovo CCNL “pirata” SNA del 572/2018 all’art. 30 c.3 prevede – come il precedente CCNL – che
‘potranno essere considerati a discrezione del datore di lavoro semifestivi i seguenti giorni: Venerdì Santo; Vigilia dell’Assunzione di M.V. (14 agosto); Commemorazione dei defunti (2 novembre); Vigilia di Natale (24 dicembre); Ultimo giorno dell’anno (31 dicembre).’ quindi il CCNL “pirata” prevede che l’agente concede le semifestività che vuole e a chi vuole.

Come nel CCNL Anapa Rete ImpresAgenzia, è il dipendente a decidere se optare per il pagamento delle 4 festività soppresse (cfr. facsimile lettera per esercizio opzione pagamento in allegato)
ma il CCNL “pirata” nella nuova versione 5/2/2017 ha apportato un ulteriore peggioramento rispetto al precedente,
infatti il sistema di calcolo per la retribuzione spettante a giornata passa da
‘retribuzione mensile * 14 / 250’ a ‘retribuzione mensile / 26′

Per quanto riguarda le ferie anche il CCNL SNA prevede la consegna del piano ferie entro il 31 marzo infatti il CCNL recita:
‘Art. 39 – Programmazione delle ferie.
1. La programmazione delle ferie avrà luogo con le seguenti procedure:
a) entro il 31 marzo di ogni anno ciascun lavoratore presenterà all’azienda proposta scritta di fruizione di ferie per uno o più periodi, per un minimo del 50% ed un massimo pari a quelle spettanti, comprensive di quelle eventualmente residue, frazionate di norma in non più di tre periodi; il periodo minimo di cui sopra si intende riferito ad un’anzianità intera da maturare fino al 31 dicembre dell’anno in corso, e proporzionalmente ridotto per anzianità inferiori; il lavoratore avrà comunque facoltà di richiedere la fruizione di un massimo di 5 giorni di ferie, a singole giornate, intere o mezze;

b) entro il 30 aprile dell’anno stesso il datore di lavoro comunicherà a ciascun lavoratore il periodo o i periodi assegnati, tenuto conto, compatibilmente con le esigenze aziendali, delle proposte avanzate dal lavoratore, come indicato al precedente punto a); in caso di mancata comunicazione scritta al lavoratore da parte del datore di lavoro entro tale data (30/4) si intenderà accettato il piano ferie presentato dal lavoratore.’

ALLEGATO
Comunicato Fisac Vicenza