Alle/ai lavoratrici/tori
Agenzie di Assicurazione di Vicenza
Buongiorno a tutt*!
E’ passato qualche anno da quando – grazie al supporto di Enbass – è stata costituita la rete dei Rappresentati Lavoratori Sicurezza Territoriale (RLST) nel nostro settore delle agenzie di assicurazione in gestione libera.
Tante sono le domande che ci avete posto sulle questioni relative alla sicurezza e alla salubrità dei locali in cui lavoriamo.
Avete non di rado avanzato dubbi sulla reale efficacia degli strumenti previsti dalla legislazione per tutelare la salute e la sicurezza sul lavoro primo tra tutti il fatto che l’intervento degli RLST in agenzia puo’ avvenire solo su richiesta del datore di lavoro.
Qualche mese fa abbiamo pubblicato la news “Rappresentante per la Sicurezza in Agenzia di Assicurazione non siamo al Grande Fratello”:
https://www.fisacvicenza.it/record.php?ID=3906
che qui si intende ripresa interamente.
Dall’incontro con Marilena Ardito – RLST Veneto per le agenzie di assicurazione – e con Salvatore Potenzone responsabile della rete nazionale RLST per la Fisac Cgil, nasce questa pubblicazione settimanale “Sicuro di lavorare al sicuro? ” in cui vogliamo fornire risposte ai quesiti che più frequentemente avete posto alla Fisac.
Da ultimo vi avvisiamo che da oggi – 22 luglio 2019 – per qualunque problematica relativa al non rispetto della normativa vigente (ad esempio: fumo negli uffici, impianti di condizionamento/riscaldamento non manutenuti correttamente, posizionamento di stampanti a ridosso delle postazioni di lavoro, mancanza di dotazioni antincendio e/o pronto soccorso, illuminazione scarsa o posizionata in modo errato rispetto alle postazioni di lavoro …) potete inviare richieste di chiarimento a Marilena Ardito RLST Veneto marilena.ardito@informafisac.it
Per quanto riguarda le segnalazioni di inottemperanze e/o violazioni sottolineamo ancora una volta che il tema della sicurezza nelle agenzie e della salubrità nei posti di lavoro è stato, è e sarà sempre prioritario per la Fisac e la Cgil tutta.
Se è vero che come sindacato non abbiamo titolo per effettuare sopralluoghi e/o ispezioni nei luoghi di lavoro è innegabile che – in qualità di clienti – tanti dirigenti sindacali CGIL accedono quotidiamente alle agenzie del territorio ed hanno capacità di osservazione e la competenza necessaria per capire a colpo d’occhio quello che non va: quindi in caso di non adempienza e/o violazioni saranno i nostri delegati a richiedere direttamente l’intervento dello SPISAL competente perchè ciascuno di noi possa essere SICURO DI LAVORARE AL SICURO.
Vicenza, 22 luglio 2019
Barbara Malini
Coordinatrice Fisac Veneto
Appalto Assicurativo
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E’ vero che in ogni agenzia assicurativa fino 15 dipendenti ci deve essere un Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) oppure un Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (RLST)?
L’RLS puo’ essere eletto nelle agenzie assicurative con meno di 15 dipendenti, dai dipendenti dell’agenzia riuniti in assemblea a mezzo di votazione di uno tra loro.
Nel caso ciò non avvenisse si può richiedere l’intervento del RLST ( ART. 47 COMMA 2,3 d. Lgs 81/2008).
Il datore di lavoro ha anche l’obbligo di nominare all’interno del luogo di lavoro le seguenti figure: addetto primo soccorso, addetto antincendio. Queste figure vanno istruite con appositi corsi di formazione , la cui certificazione va allegata al Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)
La convocazione dell’assemblea per eleggere RLS o RLST puo’ essere chiesta dai dipendenti con lettera indirizzata al datore di lavoro oppure dall’agente stesso.
Non è possibile optare per un RLST senza accordo con il datore di lavoro.
Se il datore di lavoro non ottempera alla richiesta di convocazione dell’assemblea è possibile richiedere l’intervento dell’INAIL sempre raccordandosi con la struttura Fisac Provinciale competente.
In ogni agenzia deve essere presente una bacheca in cui il datore di lavoro rende noti i nominativi di:
=> R.L.S. ove presente e – nel caso non fosse stato eletto RLS – quello del R.L.S.T. di competenza,
=> R.S.P.P. (può essere lo stesso datore di lavoro),
=> medico competente (ove nominato),
=> addetto evacuazione,
=> addetto antincendio
=> addetto primo soccorso.
I nominativi devono essere corredati da numeri di telefono e/o indirizzo mail per eventuali contatto da parte del lavoratore.
Gli addetti antincendio e primo soccorso devono essere istruiti con corsi ad hoc e la cui certificazione va allegata al D.V.R.
ALLEGATO
Sicuro di lavorare al sicuro? – Newsletter n.ro 1