Sicuro di lavorare sicuro? (2) – Visite mediche e sorveglianza sanitaria



In questa seconda newsletter di “Sicuro di lavorare al sicuro?” affrontiamo il tema delle visite mediche e della sorveglianza sanitaria in azienda.

Di seguito i quesiti che ci avete posto e che abbiamo girato a Mimmo Farro (Dipartimento Salute e Sicurezza Fisac Nazionale), Marilena Ardito (RLST Agenzie Fisac Veneto) e Salvatore Potenzone (Responsabile rete RLST Agenzie Fisac Nazionale).

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E’ vero che il CCNL Anapa/Unapass prevede che la visita oculistica obbligatoria biennale per i dipendenti?
Il costo della visita è a carico dell’azienda?
In tal caso verrà poi rimborsato da ENBASS all’agenzia?
Se l’agente non sottopone a visita i suoi dipendenti questi cosa possono fare?

L’art. 53 del vigente CCNL prevede una visita oculistica per tutti/e i/le dipendenti indipendentemente dall’età anagrafica e non la subordina a particolari mansioni, pertanto in tutte le agenzie che applicano il CCNL Anapa è fatto obbligo di effettuare tale visita a tutti/e i/le dipendenti.

Enbass rimborsa al datore di lavoro i costi sostenuti per effettuare la visita oculistica biennale ai dipendenti.
Di norma la visita oculistica viene fatta in occasione della sorveglianza sanitaria (dove è presente il medico competente).

Nelle realta’ agenziali dove il medico competente non è presente va richiesta al datore di lavoro.

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Cosa si intende per sorveglianza sanitaria?
Quando è obbligatoria?

Un piano di sorveglianza sanitaria dovrebbe comprendere l’insieme delle visite mediche prescritte, in genere, per accertare o garantire l’idoneità alla mansione.

La sorveglianza sanitaria è obbligatoria in presenza di un rischio specifico. I casi previsti dalle norme di legge (D.Lgs. 81/2008) sono i seguenti:

-> movimentazione manuale di carichi (art.168);
-> videoterminalisti (art.176) (*);
-> rischio agenti fisici (art.185);
-> rischio rumore (art.196);
-> rischio vibrazioni (art.204);
-> rischio campi elettromagnetici (art. 211);
-> rischio radiazioni ottiche (art.218);
-> rischio agenti chimici (art.229);
-> rischio agenti cancerogeni e mutageni (art.242);
-> rischio amianto (art.259);
-> rischio agenti biologici (artt.279/281).
-> stress lavoro correlato (art. 28, Accordo europeo 8 ottobre 2004; Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 18/11/2010)

(*) videoterminalista: chi sta davanti ad un monitor per più di 20 ore settimanali; la legge prevede anche il diritto ad una pausa dal lavoro al videoterminale di 15 minuti ogni 2 ore di attività continua a terminale.

Ecco un elenco delle diverse visite disposte a seconda della situazione:
-> visita medica preventiva, per stabilire l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato e valutare l’idoneità o meno alla mansione specifica;
-> visita medica periodica, per controllare lo stato di salute del lavoratore e dare eventuale continuità di idoneità alla mansione specifica;
-> visita medica su richiesta del lavoratore, qualora il medico competente la ritenga inerente ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute;
-> visita medica per cambio mansione e verifica dell’idoneità alla nuova attività;
-> visita medica precedente alla ripresa del lavoro, in seguito ad assenza oltre i 60 giorni continuativi per malattia o infortunio.

Una volta espletati gli accertamenti, per ogni lavoratore viene organizzata una cartella sanitaria e di rischio, che dovrà essere regolarmente aggiornata, con i seguenti dati:
-> condizioni psicofisiche del lavoratore;
-> risultati di accertamenti strumentali, di laboratorio e specialistici eseguiti dal lavoratore;
-> eventuali livelli di esposizione professionale individuali forniti dal Servizio di prevenzione e protezione;
-> giudizio di idoneità o meno alla mansione specifica.

Quanto sopra vale per tutti i lavoratori indipendentemente dal CCNL applicato.

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Un dipendente può essere chiamato a visita da un medico competente scelto dall’azienda?
Per quale scopo?

E’ obbligatorio andarci?

La visita, ove ci sia la presenza del medico competente, non è obbligatoria.

Nel caso pero’ in cui il lavoratore non volesse presentarsi si assume tutte le responsabilità del caso. L’esito della visita viene comunicato al lavoratore e non all’azienda e tutti i documenti/referti/diagnosi NON sono accessibili al datore di lavoro; all’azienda viene comunicata SOLO l’idoneità o meno.

Il documento di valutazione dei rischi è obbligatorio in quanto tutti noi in ambiente di lavoro siamo esposti a rischi che possono essere per esempio la non corretta temperatura, l’impianto elettrico, la conformazione non a norma delle stanze, la distanza tra scrivanie etc….

Il datore di lavoro ha l’obbligo di valutare, insieme al Rspp (da lui nominato) tutti i rischi possibili all’interno del luogo di lavoro e di trovare e mettere in atto le soluzione del caso. Ribadiamo che l’invio a visita dal medico competente avviene solo quando il documento di valutazione dei rischi dell’agenzia prevede un rischio specifico.

ALLEGATO
Sicuro di lavorare sicuro? – Newsletter n.ro 2