L’Accordo Stato-Regioni del 21/12/11 prevede per tutti i lavoratori:
– 4 ore di formazione generale su concetti di rischio; danno; prevenzione; protezione; organizzazione della prevenzione aziendale; diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali; organi di vigilanza, controllo e assistenza
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– altre 4 ore di formazione specifica(le agenzie sono a rischio basso).
Queste 8 ore sono obbligatorie per tutti (impiegati qualificati e non) e indipendentemente dalla data assunzione
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La formazione in aula è obbligatoria?
L’obbligatorietà dell’aula dipende dalla regione.
In Lombardia e Piemonte esiste – per accordi regionali – l’obbligo dell’aula.
In molte altre regioni è ammesso l’e-learning ma le ore dedicate alla formazione devono essere considerate orario di lavoro effettivo.
Sono previsti corsi di aggiornamento?
Sì, la norma prevede un corso di aggiornamento per i lavoratori avente una durata di 6 ore, indipendentemente dalla tipologia di rischio appartenente, che deve effettuata ogni 5 anni
Non ho seguito alcuna ora di formazione sulla salute e sicurezza cosa devo fare?
Le segnalazioni, in caso di non rispetto sulle norme di formazione e su qualsiasi altra mancanza rispetto al D.Lgs. 81/2008 vanno segnalate alla Azienda Territoriale Sanitaria di competenza anche tramite Fisac Cgil.
ALLEGATO
Accordo Stato – Regioni