Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151 “Disciplina i congedi, i riposi, i permessi e la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori connessi alla maternità e paternità di figli naturali, adottivi e in affidamento, nonché il sostegno economico alla maternità e alla paternità”
Il D. Lgs. 26.3.2001, n. 151, denominato TESTO UNICO, è stato emanato al fine di conferire organicità e sistematicità alle norme in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità. Il T.U. ha abrogato, incorporandola, gran parte della normativa precedente.
In particolare, viene abrogata totalmente la L. 1204/1971, legge di tutela delle lavoratrici madri, e molti articoli della L. 903/1977, legge di parità.
La L. 53/2000 risulta praticamente abrogata per tutta la parte riferita alla maternità.
Con le nuove disposizioni, si è voluto aggiornare il sistema di protezione della famiglia estendendo alcuni diritti, propri della lavoratrice madre, anche al padre lavoratore.
Decreto Legislativo 18 luglio 2011, n. 119
Le disposizioni del presente decreto legislativo, in attuazione dell’articolo 23, comma 1, della L. 183/2010, recano modifiche in materia di congedi, aspettative e permessi, al fine di riordinare le tipologia dei permessi, ridefinire i presupposti oggettivi e precisare i requisiti soggettivi, i criteri e le modalità per la fruizione dei congedi, dei permessi e delle aspettative, comunque denominati, nonché di razionalizzare e semplificare i documenti da presentare ai fini dello loro fruizione.
Decreto Legge 9 febbraio 2012, n. 5
L’art. 15 del presente decreto ha modificato l’art. 17 del D. Lgs. 151/2001 circa le modalità di presentazione delle domande di congedo di maternità anticipato.
Legge 28 giugno 2012, n. 92
L’art. 4 – comma 24, 25 e 26 – ha Introdotto il congedo obbligatorio e i congedi facoltativi del padre e i voucher per i servizi per l’infanzia.
Legge 23 dicembre 2014, n. 190 commi dal 125 al 129
Ha introdotto il Bonus Bebè per ogni figlio nato o adottato tra il primo gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017.
Decreto legislativo 15 giugn 2015, n. 80 e decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 art. 43 comma 2 “Misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro”.
Con il D. Lgs. 80/2015 sono state introdotte novità sul lavoro notturno, i congedi di maternità e paternità nei casi di parto prematuro e ricovero del neonato, l’allungamento dei tempi e le modalità di fruizione del congedo parentale (anche in caso di adozione o affidamento e figli disabili), alcune tipologie particolari di lavoro.
Le misure, inizialmente previste in via sperimentale solo per l’anno 2015, sono state rese definitive dal D. Lgs. 148/2015 – art. 43 comma 2.
Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81
L’articolo 8 comma 7 ha introdotto la possibilità di chiedere, in luogo dei congedi parentali, la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale.