06 E’ in arrivo un bebè: diritti e doveri 01 Diritto al mantenimento del posto di lavoro

Per usufruire dei diritti previsti dal T.U. è sufficiente avere un effettivo rapporto di lavoro in atto con conseguente obbligo contributivo all’INPS.

• Diritto al mantenimento del posto di lavoro

L’art. 54 sancisce il divieto di licenziamento, che opera dall’inizio del periodo di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino.
E’ opportuno che la lavoratrice informi il più presto possibile il datore di lavoro dello stato di gravidanza presentando idonea certificazione medica. Il divieto di licenziamento e di assegnazione a lavorazioni nocive (vedi paragrafo “E’ in arrivo un bebè: diritti e doveri – Diritto alla tutela della salute della lavoratrice madre”) è infatti subordinato alla presentazione di tale certificato.

Qualora la lavoratrice venisse licenziata ha il diritto di ottenere il ripristino del rapporto di lavoro. Tale divieto di licenziamento opera anche nei confronti del padre lavoratore che usufruisca del congedo di paternità.
Parimenti è nullo il licenziamento della lavoratrice o del lavoratore che sia stato causato dalla fruizione del congedo parentale e per la malattia del bambino.

Nel periodo nel quale vige tale divieto i genitori non possono essere collocati in “mobilità” a seguito di licenziamento collettivo, né essere sospesi dal lavoro (a meno che non sia sospesa l’attività dell’azienda).

Il divieto di licenziamento non si applica nel caso:

• di colpa grave della lavoratrice, costituente giusta causa per la risoluzione del rapporto di lavoro;
• di cessazione dell’attività dell’azienda cui essa è addetta;
• di ultimazione della prestazione per la quale la lavoratrice è stata assunta o di risoluzione del rapporto di lavoro per la scadenza del termine;
• di esito negativo della prova, fatte salve le disposizioni sul divieto di discriminazione di cui alla legge di parità 125/1991