Il T.U. dedica anche un’intera parte alla tutela della salute delle lavoratrici madri (T.U. Capo II). La novità principale è che tale protezione è stata estesa anche alle lavoratrici che hanno accolto i bambini in adozione o affidamento (D. Lgs. 151/2001 art. 6).
In questa sezione del T.U. è stato disposto il divieto di adibire le lavoratrici al trasporto o sollevamento di pesi, nonché a lavori pericolosi, faticosi e insalubri per tutto il periodo di gestazione e fino a sette mesi dopo il parto.
La legge prevede il diritto della lavoratrice a essere adibita ad altre mansioni non solo per coloro che sono addette a lavori pericolosi, faticosi o insalubri, ma anche quando le condizioni di lavoro e ambientali sono comunque pregiudizievoli alla salute della donna.
Se la futura mamma teme che le mansioni o l’ambiente di lavoro possano mettere a rischio la sua gravidanza può rivolgersi alla Direzione Provinciale del Lavoro.
Un certificato medico è sufficiente per esonerare la donna in gravidanza dall’utilizzo delle cinture di sicurezza in automobile (è comunque consigliato l’uso di apposite cinture per donne gravide).