(D. Lgs. 151/2001 artt. 16 e 20)
E’ vietato adibire al lavoro le donne:
• durante i due mesi precedenti la data presunta del parto e i tre seguenti il parto, salvo quanto previsto dal D. Lgs. 151/2001 in relazione alla flessibilità (vedi paragrafo ”Congedo di maternità e paternità – Flessibilità del congedo di maternità”);
• qualora il parto avvenga oltre la data presunta, per il periodo intercorrente tra la data presunta e il parto stesso;
• qualora il parto avvenga anticipatamente rispetto alla data presunta, per i giorni non goduti prima del parto, che vanno aggiunti al congedo di maternità dopo il parto (vedi paragrafo “Congedo di maternità e paternità – Parto prematuro”).
Fa eccezione al presente divieto quanto previsto al capitolo “Interruzione di gravidanza”.
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