La lavoratrice, prima dell’inizio del congedo di maternità, e in ogni caso entro il 7° mese di gestazione, deve far pervenire all’INPS il certificato medico di gravidanza, per il tramite di un medico del Servizio Sanitario Nazionale o con esso convenzionato, che provvederà all’invio telematico dello stesso.
La domanda va presentata anche nel caso in cui la lavoratrice si trovi già in congedo di maternità anticipato.
Le domande di congedo di maternità e paternità (Mod. MAT cod. SR01) vanno presentate in via telematica attraverso uno dei seguenti canali:
• WEB – servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN dispositivo, o una identità SPID almeno di livello 2, o una Carta di identità elettronica 3.0 (CIE), o una Carta Nazionale dei Servizi (CNS) attraverso il portale dell’INPS (MyINPS – Servizi on line);
• Patronati – attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi;
• Contact Center Multicanale – attraverso il numero verde 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile
A seguito del parto ed entro trenta giorni dallo stesso, per usufruire dei diritti previsti, la lavoratrice è tenuta a comunicare la data di nascita del figlio e le relative generalità, compreso il codice fiscale, mediante una delle modalità telematiche sopra indicate.
Con modulistica a parte si deve segnalare la nascita all’Ufficio del Personale per usufruire delle detrazioni fiscali per figli a carico e richiedere l’erogazione degli assegni familiari (Mod. INPS ANF/DIP. cod. SR16), se spettanti.