L’art. 17 del T.U., come modificato dall’art. 15 del D. L. 5/2012, prevede che il congedo di maternità possa essere anticipato su richiesta della lavoratrice all’Azienda Sanitaria territorialmente competente – nel caso di cui alla lettera a) che segue – o alla Direzione Provinciale del lavoro – nei casi di cui alle lettere b) e c) che seguono – sulla base di accertamento medico, quando sussistano le seguenti circostanze:
a) nel caso di gravi complicanze della gestazione o preesistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza;
b) quando le condizioni ambientali o di lavoro siano ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino;
c) quando la lavoratrice, addetta a lavorazioni pesanti, pericolose o insalubri, non possa essere spostata ad altre mansioni.
Per fruire del congedo di maternità anticipato di cui alla lettera a) la lavoratrice deve presentare domanda – direttamente o per il tramite del proprio ginecologo – su modulo predefinito dall’ASL di competenza, corredata dal certificato medico attestante il rischio. Solitamente i siti internet delle ASL contengono tutte le informazioni utili in proposito.
Una volta verificati i requisiti previsti (le modalità variano a seconda che il certificato sia rilasciato da un medico convenzionato con il SSN o meno) il provvedimento di interdizione viene adottato entro sette giorni dalla ricezione della domanda. Copia del provvedimento viene consegnata all’interessata o spedita per posta al recapito indicato, e inviata al datore di lavoro e all’INPS.
Qualora entro i 7 giorni non venga emesso alcun provvedimento la domanda si intende accolta.
Se all’atto della richiesta di congedo anticipato per complicanze la lavoratrice è a casa in malattia con certificato medico, bisognerà distinguere tra due casi:
• congedo anticipato richiesto per un periodo limitato di tempo (cioè è indicata una prognosi): qualora il provvedimento per determinare la durata del congedo non sia ancora intervenuto, la lavoratrice deve riprendere il lavoro alla scadenza del termine indicato nel certificato medico o prolungare la malattia con ulteriore certificato;
• congedo anticipato richiesto fino all’inizio del normale congedo di maternità (non è indicata una prognosi): nella ricevuta rilasciata dall’ASL territoriale di competenza alla lavoratrice all’atto della ricezione della documentazione (e da consegnare quanto prima al datore di lavoro) è già riportata la dicitura che “la lavoratrice è da considerarsi fin da subito in congedo di maternità anticipato”; pertanto non è necessario presentare alcun ulteriore certificato di malattia.
L’astensione dal lavoro di cui alle lettere b) e c) può essere disposta anche su richiesta del datore di lavoro oppure d’ufficio dal Servizio Ispettivo del Ministero del lavoro.