Nel caso di morte del bambino durante il parto o nei tre mesi successivi, la lavoratrice non può essere licenziata fino al termine del periodo di congedo di maternità e continua a godere della relativa indennità.
La lavoratrice inoltre ha facoltà di riprendere in qualunque momento l’attività lavorativa, con un preavviso di dieci giorni al datore di lavoro, a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale (o con esso convenzionato) e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arreca pregiudizio alla sua salute (D. Lgs. 119/2011 art. 2).
Notizie correlate a questo aggiornamento
- Maternità, paternità e congedi parentali: NOVITA' 28/08/2022
- Gestione del calcolo del TFR 29/09/2022
- Evento del 5 marzo a Schio: Ragazze e Donne in fabbrica 06/03/2022
- 28 marzo 2022 : Videoconferenza sulle modalità di riscatto del fondo pensione 15/03/2022
- Assemblea pubblica CGIL del 9 giugno 2022: pace, lavoro, democrazia, giustizia sociale 07/06/2022
- Anagina: Trattativa per il rinnovo del CCNL 14/07/2022