Per congedo parentale si intende la possibilità da parte di entrambi i genitori di astenersi dal lavoro anche contemporaneamente:
• fino al compimento di 12 anni di età del bambino;
• per un periodo complessivo, tra i 2 genitori, non superiore a 10 mesi (elevabile a 11 mesi qualora il padre fruisca di almeno 3 mesi di congedo).
In caso di parto plurimo, il diritto al congedo parentale dei genitori si esercita autonomamente per ogni bambino.
Il padre può utilizzare il proprio periodo di congedo parentale anche durante il periodo di congedo di maternità della madre e durante il periodo in cui la madre usufruisce dei riposi giornalieri per l’allattamento.
Hanno diritto al congedo parentale i lavoratori e le lavoratrici dipendenti (esclusi quelli a domicilio e gli addetti ai servizi domestici) nonché le lavoratrici autonome (per soli tre mesi).
Il diritto al congedo parentale spetta anche in caso di adozione o affidamento di minori (vedi capitolo “Adozione e affidamento preadottivo”).
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