I congedi parentali dei genitori non possono complessivamente eccedere il limite massimo di 10 mesi:
• alla madre compete, trascorso il periodo di congedo obbligatorio di maternità, un periodo continuativo o frazionato non superiore a 6 mesi;
• al padre compete un periodo facoltativo continuativo o frazionato non superiore a 7 mesi;
• se il padre fruisce del congedo parentale (continuativo o frazionato) per almeno 3 mesi il periodo complessivo dei congedi per i genitori è elevato a 11 mesi (in ogni caso la madre non può fruire del congedo parentale per più di 6 mesi mentre il padre può astenersi dal lavoro per 7 mesi, a patto che la madre si astenga per soli 4 mesi in quanto il limite complessivo non può comunque eccedere gli 11 mesi);
• le lavoratrici autonome hanno diritto a fruire del congedo parentale per un massimo di tre mesi entro l’anno di vita del bambino;
• i genitori di minore con handicap in situazione di gravità accertata (L. 104/1992 art. 4, c. 1), a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati (e salvo che, in tal caso, sia richiesta dai sanitari la presenza del genitore), possono scegliere tra:
o il prolungamento del congedo parentale fino a un massimo complessivo di tre anni, da fruirsi entro il dodicesimo anno di vita del bambino;
o due ore di permesso giornaliero retribuito fino ai 3 anni di vita del bambino.
In caso di fruizione del periodo di congedo parentale in modo frazionato, tra un periodo di congedo – anche di un solo giorno – e il successivo ci dev’essere un’effettiva ripresa dell’attività lavorativa. In caso contrario, le giornate non lavorative (es. sabato e domenica in caso di settimana corta) intercorrenti tra un periodo e l’altro vengono conteggiate come giorni di congedo.
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(vedi tabella sotto)
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Ciascun genitore può scegliere se fruire dei congedi in misura giornaliera oppure a ore (tali disposizioni valgono anche per i periodi residui di congedo parentale che spettino a genitori di bimbi nati prima dell’entrata in vigore del D. Lgs. 80/2015). In mancanza di specifiche previsioni contrattuali, la fruizione è consentita solo in misura pari alla metà dell’orario medio giornaliero del periodo di paga quadrisettimanale o mensile immediatamente precedente a quello di inizio dei congedi.
I congedi fruiti su base giornaliera non sono cumulabili con i permessi o i riposi previsti dal D. Lgs. 151 (come i permessi per figli disabili gravi e i riposi giornalieri ex allattamento). Nel caso si decida, ad esempio, di utilizzare il congedo a ore nel primo anno di vita del bambino, si perde il diritto alle due ore di riposo giornaliero, retribuite integralmente e non al 30% come il congedo parentale. Va quindi valutata la convenienza economica di tale scelta.
Per utilizzare il congedo parentale è necessario preavvisare il datore di lavoro secondo quanto eventualmente previsto dai contratti collettivi e, comunque, con un termine non inferiore a cinque giorni ridotti a due in caso di fruizione su base oraria.
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