Al genitore solo spetta l’intero periodo di astensione facoltativa di 10 mesi.
Per genitore “solo” si intende:
• morte dell’altro genitore;
• non riconoscimento del figlio da parte dell’altro genitore;
• abbandono da parte dell’altro genitore;
• titolare di affidamento esclusivo del figlio, risultante da un provvedimento formale;
• grave infermità dell’altro genitore (supportata da adeguata documentazione sanitaria rilasciata da una struttura sanitaria pubblica) che gli impedisca di prendersi cura del figlio.