I riposi possono essere chiesti dal padre lavoratore dipendente se:
• la madre, lavoratrice dipendente, ha rinunciato;
• la madre è una lavoratrice che non ha diritto ai riposi, come nel caso di lavoratrice parasubordinata, lavoratrice autonoma, libera professionista, domestica, lavoratrice a domicilio, casalinga (circ. INPS 8/2003, 112/2009 e 118/2009);
• il figlio è affidato solo al padre;
• la madre ha abbandonato il figlio;
• la madre è morta o gravemente inferma (circ. INPS 48/1989, 109/2000, 8/2003, 95bis/2006).
Il padre lavoratore dipendente può utilizzare i riposi a partire dal giorno successivo ai 3 mesi dopo il parto (ossia a partire dal giorno successivo alla fine del periodo di maternità riconosciuto per legge).
Il padre non può usufruire dei riposi giornalieri durante il periodo di congedo di maternità o parentale della madre lavoratrice dipendente mentre può utilizzarli durante il congedo parentale della madre lavoratrice autonoma.
Il padre lavoratore deve consegnare la domanda, prima dell’inizio del periodo di riposo per allattamento richiesto, sia alla Sede INPS di appartenenza che al proprio datore di lavoro.
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