Adozione e affidamento preadottivo (L. 476/1998 – L. 149/2001 – D. Lgs. 151/2001 artt. 26, 31 e 36 come modificato dalla L. 44/2008 art. 2 c. 452-456)
In caso di adozione o affidamento preadottivo di minore i genitori possono usufruire del congedo di maternità o paternità (alternativamente) e dell’indennità conseguente nei 5 mesi successivi all’ingresso del bambino in famiglia nonchè per il giorno dell’ingresso stesso. Il riconoscimento vale anche per le lavoratrici iscritte alla gestione separata (D.Lgs. 80/2015).
In caso di adozioni o affidamenti preadottivi internazionali, la madre o il padre possono chiedere di utilizzare parzialmente il congedo anche durante la permanenza all’estero. In alternativa, in questo periodo, è previsto un congedo non retribuito (e quindi non utile ai fini del computo dell’anzianità di servizio e del trattamento di previdenza e quiescenza) fruibile anche contemporaneamente da entrambi i genitori. Quanto detto trova applicazione anche nei casi in cui, al momento dell’ingresso del minore in Italia, lo stesso si trovi in affidamento preadottivo.
In caso di affidamento non preadottivo ( L.184/1983) il congedo spetta per un periodo di 3 mesi da fruire, anche in modo frazionato, entro l’arco temporale di 5 mesi dalla data di affidamento del minore.
Il congedo può essere riconosciuto anche nell’ipotesi di collocamento temporaneo del minore (L. 183/1984 art. 10) nei tre mesi successivi all’effettivo ingresso in famiglia. In questo caso, per lo stesso minore, non sarà possibile avvalersi di un ulteriore periodo in caso di successivo affidamento preadottivo o adozione (msg. INPS 5748/2006).