(L. 104/1992 art. 33 – D.Lgs. 151/2001 artt. 42 e 45 – L. 388/2000 art. 80 – L. 183/2010 art. 24 – D.Lgs. 119/2011 – D. Lgs. 80/2015 – D.Lgs. 81/2015)
I genitori naturali, adottivi o affidatari, di figli con handicap in situazione di gravità hanno diritto, in alternativa tra loro:
• al prolungamento del congedo parentale, fruibile in modo continuativo o frazionato, per un massimo di 3 anni (comprensivi del periodo di congedo parentale ordinario di 6 mesi). Di norma il prolungamento va utilizzato entro il compimento del dodicesimo anno di vita del bambino. In caso di adozione o affidamento, il prolungamento va, invece, utilizzato entro dodici anni dall’ingresso del minore in famiglia e, comunque, entro il raggiungimento della maggiore età;
• a utilizzare, fino al compimento del terzo anno di vita del bambino (in caso di adozione o affidamento entro i 3 anni dall’ingresso del minore in famiglia) i permessi orari retribuiti (L. 104/1992 art. 33, c. 2) rapportati all’orario giornaliero di lavoro: due ore al giorno in caso di orario lavorativo pari o superiore a 6 ore, un’ora in caso di orario inferiore a 6 ore;
• a utilizzare i 3 giorni di permesso mensile retribuito (L. 104/1992 art.33, c. 3), anche frazionabili in ore senza alcun limite di età del figlio.
Il prolungamento del congedo parentale o, in alternativa, i permessi (sia i permessi orari L. 104/1992 art. 33, c. 2 che i i 3 giorni di permesso mensile L. 104/1992 art. 33, c. 3) possono essere utilizzati da un genitore anche quando l’altro fruisce del congedo parentale ordinario o si trova in congedo per malattia del figlio.
Il genitore richiedente ha diritto ai permessi anche quando l’altro genitore non ne ha diritto.
In caso di richiesta del lavoratore o della lavoratrice con figlio convivente portatore di handicap ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 104 del 1992, è riconosciuta la priorità nella trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale (D. Lgs. 81/2015 art. 8, c. 5).