Si ha diritto al prolungamento a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati, salvo che, in tal caso, sia richiesta dai sanitari la presenza del genitore.
L’indennità corrisposta dall’INPS durante il periodo di prolungamento del congedo parentale è pari al 30% dell’ultima retribuzione intera percepita prima dell’inizio dell’astensione. Durante il periodo di prolungamento del congedo parentale non maturano né le ferie né le gratifiche contrattuali ed extracontrattuali (es. tredicesima e altre).
Il prolungamento può essere richiesto anche quando il congedo parentale ordinario non sia stato interamente utilizzato. In questo caso, però, non può iniziare prima che sia decorso il periodo massimo di congedo parentale usufruibile da ogni genitore (sei mesi per la madre e sette per il padre – msg. INPS 22578/2007).
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