(L. 104/1992 art. 33, c.2)
Si ha diritto ai permessi orari a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati salvo che, in tal caso, sia richiesta dai sanitari la presenza del genitore.
I casi in cui è possibile cumulare i permessi orari sono i seguenti:
• il genitore che abbia un figlio di età inferiore ai tre anni, in condizione di disabilità grave e un secondo figlio non disabile, di età inferiore all’anno, può usufruire contemporaneamente delle ore di riposi giornalieri (cosiddetti per allattamento) per il figlio più piccolo e delle ore di permessi orari giornalieri per l’assistenza al figlio disabile. In questo caso, il genitore usufruisce di quattro ore di permesso al giorno se il suo orario di lavoro è pari o superiore a sei ore al giorno oppure di due ore di permesso al giorno se l’orario di lavoro è inferiore a sei ore al giorno;
• il lavoratore disabile con figlio minore di tre anni, anch’esso disabile, può godere dei propri permessi insieme a quelli per assistere il figlio sino al compimento dei 3 anni;
• nel 1° anno di vita del figlio, qualora in particolari casi il dirigente del CML INPS ravvisi in capo al bambino, in relazione alla speciale gravità dell’handicap, l’effettiva necessità di cure che non possano essere garantite durante le sole ore di allattamento previste per la generalità dei neonati, sarà possibile autorizzare il cumulo della fruizione dei permessi orari ex L. 104/1992 (per assistere il figlio disabile) e dei riposi orari (cosiddetti per allattamento) D. Lgs. 151/2001 ex art. 39 e seguenti.
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