Legge 53/2000 art. 4 – D.M. 278/2000
In questo capitolo trattiamo quanto previsto dall’art. 4 della L. 53/2000 che riveste un elevato interesse per quanto riguarda i permessi per cause particolari, comunque legati alla famiglia.
La lavoratrice e il lavoratore hanno diritto a 3 giorni di permesso retribuito all’anno in caso di decesso o di documentata grave infermità:
• del coniuge;
• del convivente (purché la stabile convivenza risulti da certificazione anagrafica);
• di un parente entro il secondo grado (genitori/figli, fratelli/sorelle, nonni/nipoti);
• di un soggetto componente la famiglia anagrafica.
ATTENZIONE: questi 3 giorni di congedo per cause particolari previsti dalla legge 53/2000 sono utilizzabili in caso di ricovero del figlio minore.
In alternativa, nei casi di grave documentata infermità, il lavoratore e la lavoratrice possono concordare con il datore di lavoro diverse modalità di espletamento dell’attività lavorativa.
I permessi devono essere utilizzati entro 7 giorni dal decesso o dall’accertamento dell’insorgenza di grave infermità o della necessità di provvedere a conseguenti interventi terapeutici. Nei giorni di permesso non sono considerati i giorni festivi e quelli non lavorativi. Questi permessi sono cumulabili con i permessi per assistenza a disabili gravi L. 104/1992 ex art. 33. La richiesta deve essere effettuata per iscritto con allegata documentazione medica comprovante la grave infermità.
La lavoratrice e il lavoratore possono richiedere, per gravi e documentati motivi familiari, un periodo di congedo non superiore a due anni, continuativo o frazionato. Durante il periodo di congedo la lavoratrice/il lavoratore:
• conserva il posto di lavoro;
• non ha diritto a retribuzione;
• non può svolgere alcun tipo di attività lavorativa.
Il congedo non è computato nell’anzianità di servizio né ai fini previdenziali. Si può procedere al riscatto ovvero al versamento dei contributi secondo le norme della contribuzione volontaria.
In alcuni casi, questo congedo può essere retribuito. Si veda in proposito il paragrafo “Diritti dei genitori di figli disabili – Congedo straordinario per assistere familiari disabili gravi”.
I Contratti collettivi disciplinano le modalità di partecipazione agli eventuali corsi di formazione del personale che riprende il lavoro dopo il periodo di congedo.
Ulteriori agevolazioni possono venire di volta in volta previste dal CCNL e dai contratti integrativi aziendali.