• Congedo di maternità e paternità: i periodi di congedo di maternità e di paternità sono accreditati figurativamente (l’INPS accredita i contributi anche se il datore di lavoro non li versa effettivamente), con riferimento alla media delle retribuzioni settimana li percepite in costanza di rapporto di lavoro nell’anno solare in cui si collocano;
• Maternità avvenute in periodi di non occupazione: i periodi corrispondenti al congedo di maternità sono considerati utili ai fini pensionistici, a condizione che venga fatta apposita richiesta all’INPS e che, all’atto della stessa, i richiedenti possano far valere almeno 5 anni di contribuzione versati in costanza di attività lavorativa.