18 Trattamento retributivo 02 Congedo di maternità e paternità

• Congedo di maternità e paternità lavoro dipendente: nel corso del congedo viene corrisposta a carico dell’INPS un’indennità pari all’80% dell’ultima retribuzione mensile intera percepita prima dell’inizio del congedo (maggiorata del rateo di gratifica natalizia e delle altre mensilità aggiuntive). I CCNL ABI e ANIA prevedono un trattamento economico di miglior favore con integrazione al 100% dello stipendio che sarebbe spettato in caso di normale servizio. Di norma, viene escluso l’eventuale congedo di maternità anticipato ma alcuni CIA prevedono l’integrazione al 100% anche per questo periodo;

• Congedo di maternità e paternità iscritti alla gestione separata: ai fini del computo delle indennità, il reddito annuo da prendere a riferimento è quello utile ai fini contributivi nei 12 mesi precedenti al periodo indennizzabile (essendo il periodo indennizzabile pari ai 2 mesi precedenti la data presunta del parto, il reddito da prendere in considerazione è quello dell’anno che precede l’inizio del congedo di maternità);

• In caso di cessazione del rapporto di lavoro (ad. es., scadenza del termine, cessazione attività, ultimazione della prestazione, licenziamento per giusta causa) l’indennità di maternità spetta se:

o il rapporto di lavoro è cessato mentre si è in congedo di maternità;
o il rapporto di lavoro è cessato e non sono trascorsi più di 60 giorni tra la data di cessazione  e la data di inizio del congedo di maternità;
o il rapporto di lavoro è cessato, sono trascorsi più di 60 giorni tra la data di cessazione  e la data di inizio del congedo di maternità, e si sta percependo l’indennità di disoccupazione;
o il rapporto di lavoro è cessato, sono trascorsi più di 60 giorni e meno di 180 tra la data di cessazione e la data di inizio del congedo di maternità, non si sta percependo l’indennità di disoccupazione, e risultino versate almeno 26 settimane di contributi nell’assicurazione obbligatoria per la maternità nell’ultimo biennio (precedente il congedo stesso).

L’indennità di maternità non spetta in caso di assenze non retribuite superiori a 60 giorni che precedano il congedo di maternità. Per evitare che ciò accada occorre interrompere l’assenza non retribuita (ad. es. con qualche giorno di ferie) prima di iniziare il congedo di maternità.