• Contribuzione figurativa piena: spetta per i periodi di congedo fino a 6 mesi complessivi tra i genitori, fruiti entro i 6 anni del bimbo e per i periodi di prolungamento previsti per i genitori di bambini con disabilità gravi. In questi casi, si ha diritto a una contribuzione figurativa equivalente a quella percepita in caso di normale svolgimento della prestazione lavorativa;
• Contribuzione figurativa parziale: per gli ulteriori periodi di congedo parentale, compresi quelli che non danno diritto al trattamento economico, è prevista contribuzione figurativa riferita a una retribuzione pari al 200% del valore massimo dell’assegno sociale proporzionato ai periodi di astensione. L’interessata/o può integrare l’accredito figurativo con riscatto o con versamenti volontari (*), fino al raggiungimento del valore reale della sua retribuzione media percepita.
• Maternità avvenute in periodi di non occupazione: i periodi corrispondenti al “congedo parentale” possono essere riscattati ai fini pensionistici (per un periodo massimo di 5 anni), a condizione che si possano far valere, all’atto della domanda, almeno 5 anni di contribuzione versata in costanza di rapporto di lavoro.