19 Anticipazione del trattamento di fine rapporto 01 Anticipazione TFR

I genitori, anche adottivi o affidatari, che si avvalgono del diritto al congedo parentale possono richiedere l’anticipazione del TFR.

L’art. 5 del D. Lgs. 151/2001 prevede che la lavoratrice e il lavoratore a tempo indeterminato possano chiedere l’an ticipazione del trattamento di fine rapporto come sostegno economico durante i periodi di congedo parentale e durante i periodi di permesso per malattia del bambino. Gli statuti delle forme pensionistiche complementari possono prevedere analoga possibilità con facoltà di reintegro delle somme anticipate.

Queste due ipotesi (congedo parentale e malattia del bambino) sono da aggiungersi a quelle previste dall’art. 2120, c. 8 del Codice Civile, per quanto riguarda l’anticipazione del TFR.

Lo stesso articolo prevede che, per poter accedere al beneficio sono necessari:

• un’anzianità di servizio presso lo stesso datore di lavoro di almeno 8 anni;
• il contenimento dell’anticipazione entro il 70% del TFR;
• il limite annuo del 10% degli aventi diritto e comunque del 4% del totale dei dipendenti;
• la possibilità di ottenere l’anticipazione una sola volta nel corso del rapporto di lavoro.

Sono fatte salve le eventuali clausole di miglior favore stabilite dalla contrattazione collettiva di categoria e aziendale e dagli statuti delle forme pensionistiche complementari i quali, spesso, prevedono:

• ulteriori ipotesi a supporto della richiesta di anticipazione;
• la possibilità di reiterare la richiesta più volte nel corso del rapporto di lavoro;
• il superamento del limite del 70%.

L’anticipazione è corrisposta unitamente alla retribuzione relativa al mese che precede la data di inizio del congedo e i richiedenti dovranno osservare rigorosamente i termini di preavviso (15 giorni) per consentire all’azienda il rispetto della norma.

Per la quantificazione dell’importo da richiedere si deve considerare la funzione di integrazione della retribuzione e di supporto economico all’assolvimento della funzione genitoriale.

La richiesta di anticipazione va quindi commisurata alla perdita retributiva dovuta alla fruizione dei congedi. Eventuali richieste di anticipazione di importo superiore andranno giustificate documentando le ulteriori spese da sostenere.