Il Decreto-Legge N.18 del 17 marzo 2020 “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” agli articoli 23 e 24 prevede a partire dal 5 marzo e (come da successivi decreti) fino a tutto il 31 agosto 2020 la possibilità di fruire di:
➢ un congedo parentale straordinario Covid19 retribuito al 50% di massimo 30 giorni per i genitori con figli/figlie di età non superiore ai 12 anni di età dipendenti da aziende private di tali periodi si può usufruire in forma giornaliera oppure oraria, fatti salvi i periodi di congedo già utilizzati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Segnaliamo inoltre che, con la circolare 81 dell’ 8/07/2020 l’INPS – contrariamente alle precedenti indicazioni – ha stabilito i seguenti casi di compatibilità/incompatibilità con il bonus baby-sitting:
- in assenza di qualsiasi domanda di bonus presentata da uno dei due genitori è possibile fruire di un massimo di 30 giorni di congedo COVID-19;
- in presenza di una o più domande di bonus baby-sitting per un importo pari o inferiore a 600 euro, presentate da uno o da entrambi i genitori, è possibile fruire di un massimo 15 giorni di congedo COVID-19;
- in presenza di una o più domande di bonus baby-sitting per un importo superiore a 600 euro, presentate da uno o da entrambi i genitori, non è possibile fruire di congedo COVID-19.