Decreto ‘Cura Italia’: bonus di 100 euro

L’articolo 63 del decreto legge Decreto “Cura Italia” (decreto legge n. 18/2020) 17 marzo 2020, n. 18, stabilisce un “premio ai lavoratori dipendenti” nei seguenti termini:

  1.  Ai titolari di redditi di lavoro dipendente di cui all’articolo 49, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che possiedono un reddito complessivo da lavoro dipendente dell’anno precedente di importo non superiore a 40.000 euro spetta un premio, per il mese di marzo 2020, che non concorre alla formazione del reddito, pari a 100 euro da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese.

  2. I sostituti d’imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 riconoscono, in via automatica, l’incentivo di cui al comma 1 a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno

A CHI SPETTA

Il bonus spetta ai lavoratori/alle lavoratrici che possiedono un reddito complessivo da lavoro dipendente nell’anno 2019 di importo non superiore ai 40.000 euro: il riferimento deve essere esclusivamente il reddito assoggettato a tassazione progressiva IRPEF e non anche quello assoggettato a tassazione separata o ad imposta sostitutiva.
Qualora il datore di lavoro tenuto all’erogazione del premio non sia lo stesso che abbia rilasciato la certificazione unica dei redditi per l’anno precedente, il dipendente, al fine di ottenere il premio, dovrà rilasciare al sostituto di imposta una autodichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000 n. 445, in cui attestare l’importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nell’anno precedente.

QUANTO SPETTA (circolare 8/E e risoluzione 18/E Agenzia Entrate)

Il bonus spetta nella misura massima di 100 euro a chi abbia lavorato nella propria sede fisica di lavoro o in trasferta presso clienti o in missione, o presso sedi secondarie dell’impresa nel mese di marzo 2020 indipendentemente se a part time o a tempo pieno.
Il bonus spetta anche in caso di assunzione/cessazione in corso mese.
In caso di attività lavorativa svolta nel mese di marzo 2020 in smart working o telelavoro, o qualora si sia stati assenti per qualsiasi altro motivo (ferie, malattia, permessi retribuiti o no, congedi ecc…) il premio va determinato rapportando i giorni effettivamente lavorati a quelli lavorabili.
In caso di più rapporti a part time in essere – fermo restando il limite di massimo erogabile di 100 euro – sarà il lavoratore/la lavoratrice a dover individuare il sostituto e a comunicargli i giorni lavorati e quelli lavorabili presso la sede dell’altro datore di lavoro ai fini del calcolo della quota di bonus spettante.

QUANDO SPETTA

Il datore di lavoro riconosce il bonus a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile 2020 e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno. Ne consegue che il bonus non deve essere erogato necessariamente con la busta paga relativa ad aprile 2020.

TRATTAMENTO CONTRIBUTIVO/FISCALE

Il bonus non concorre alla formazione del reddito pertanto non è assoggettato nè a contribuzione, nè a trattenute IRPEF e non entra nel calcolo di altri istituti quali ANF, ISEE, ecc…

nota Fisac bonus 100 euro