La Fisac Cgil Nazionale aveva prodotto a dicembre 2006 una utile nota informativa, sotto forma di FAQ, sulle novità allora introdotte dal Registro Unico Intermediari (RUI). Con questa nota si davano indicazioni precise in merito agli adempimenti che interessano direttamente le lavoratrici e lavoratori dipendenti di agenzia.
A distanza di più di 13 anni il tema è ancora molto sentito e questa “NOTA INFORMATIVA RUI” aggiornata vuole essere una risposta alle numerose richieste di chiarimento che molti iscritti/e rivolgono alle nostre strutture territoriali e ai dirigenti della Fisac/Cgil.
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Domanda: quali sono i dipendenti per cui l’intermediario deve richiedere l’iscrizione alla sezione E del Registro unico degli intermediari (Rui) ?
Risposta: sono quei dipendenti addetti all’attività di intermediazione al di fuori dei locali dell’intermediario per il quale operano, iscritto nelle sezioni A (agenti), B (Broker), D ( Banche, Finanziarie, Sim, Poste Italiane – Divisione servizi di bancoposta), F (Intermediari Assicurativi).
Domanda: quali sono i requisiti richiesti per l’iscrizione delle persone fisiche nella sezione E?
Risposta: a) godere dei diritti civili; b) non aver riportato condanna irrevocabile, per delitto contro la pubblica amministrazione; c) non essere dichiarata fallita; d) non versare nelle condizioni di decadenza previste dalla Legge antimafia; e) non essere iscritto nel ruolo dei periti assicurativi; f) possedere cognizioni e capacità professionali adeguate all’attività ed ai prodotti sui quali operano, accertate mediante attestato con esito positivo relativo alla frequenza a corsi di formazione professionale a cura dell’intermediario assicurativo (agente e/o broker); g) non essere pubblici dipendenti, tranne che si abbia un rapporto part time al di sotto della metà dell’orario a tempo pieno.
Domanda: i dipendenti di agenzia che svolgono esclusivamente mansioni di gestione sinistri e/o contabilità, devono essere iscritti?
Risposta: i soggetti che esercitano all’interno dei locali attività amministrative, non svolgono attività di intermediazione e quindi non devono essere iscritti.
Costituisce invece attività di intermediazione la gestione dei sinistri fatta al di fuori dei locali dell’agenzia e quindi i soggetti devono essere iscritti al Rui. Tutti i soggetti che gestiscono i sinistri, sia all’interno che all’esterno dell’agenzia, comunque devono avere i requisiti di onorabilità e professionalità.
Non è necessario procedere all’iscrizione nella sezione E:
• dei dipendenti e dei collaboratori di Agenti, qualora operino esclusivamente all’interno dei locali dell’agenzia;
• dei collaboratori e/o dipendenti degli iscritti nella sezione E, qualora operino esclusivamente all’interno dei locali di questi ultimi.
Inoltre il Codice delle Assicurazioni dispone che i requisiti di onorabilità insieme ad adeguate capacità professionali si applicano altresi ai soggetti (dipendenti e collaboratori) addetti all’attività di intermediazione svolta nei locali dove l’intermediario(agente e/o broker) opera.
Domanda: quali sono i collaboratori da iscrivere nel RUI?
Risposta: chi ritira assegni, incassa premi, acquisisce denunce di sinistro presso il domicilio dell’assicurato. Non deve essere iscritto il soggetto che svolga la mansione tipica del fattorino che non deve pero prendere visione ed entrare nel merito della documentazione consegnata e ricevuta.
Domanda: come avviene l’iscrizione dei subagenti nella sezione E del Rui?
Risposta: i subagenti vengono iscritti nella sezione E del Rui su richiesta degli agenti che hanno conferito loro il mandato subagenziale. Ciascun agente presenta la domanda del subagente di cui si avvale. Il venir meno del mandato subagenziale comporta la cancellazione dal Rui, salvo che il subagente non sia titolare di mandati con altri agenti.
Il subagente temporaneamente assente puo essere sostituito solo da altro soggetto che collabora con lo stesso agente e che sia stato da questo iscritto nella sezione E del Rui e che pertanto abbia i requisiti in termini di copertura assicurativa, formazione e onorabilità.
Domanda: gli impiegati di una subagenzia devono essere iscritti nella sezione E in quanto operanti al di fuori dei locali dell’agente?
Risposta: sia gli impiegati che i collaboratori di una subagenzia che svolgono attività di intermediazione al di fuori dei locali dell’agente devono essere iscritti nella sezione E.
Domanda: la formazione professionale quali contenuti deve prevedere?
Risposta: la formazione deve mirare al conseguimento di conoscenze teoriche aggiornate, di capacità tecnico-operative e di comunicazione con la clientela. Cio deve avvenire attraverso la partecipazione a corsi tenuti od organizzati a cura degli agenti o broker.
La formazione professionale consiste nella partecipazione, nei 12 mesi antecedenti alla data di presentazione della domanda di iscrizione o dell’inizio dell’attività, a corsi di durata non inferiore a 60 ore, svolti in aula o con le modalità equivalenti (videoconferenza; webinar; e-learning).
I corsi di formazione si concludono con lo svolgimento di un test in aula di verifica delle conoscenze acquisite, all’esito positivo del quale è rilasciato al partecipante un attestato. Aggiornamento professionale: La persona fisica iscritta nella sezione E del registro aggiorna, con cadenza annuale, le proprie cognizioni professionali. L’aggiornamento è svolto a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di iscrizione al RUI e consiste nella partecipazione a corsi di durata non inferiore a 30 ore all’anno, svolti in aula o con le modalità equivalenti (videoconferenza, webinar, e-learning).
Domanda: i corsi di formazione professionale ed aggiornamento sono tenuti da docenti specializzati. Gli agenti possono rientrare in tale nozione?
Risposta: la specializzazione si riferisce al possesso di elevate conoscenze della materia assicurativa sotto il profilo giuridico, economico, tecnico e fiscale e di una appropriata capacità didattica. In tal senso, il Regolamento non esclude la possibilità che la formazione sia impartita anche da intermediari, purche in possesso di detti requisiti. Quindi oltre alle conoscenze teoriche, valgono l’anzianità di attività, le dimensioni e la complessità del portafoglio gestito e precedenti esperienze didattiche.
E’ rimessa alla responsabilità dell’intermediario l’autovalutazione del possesso dei predetti requisiti. L’Autorità potrà comunque svolgere verifiche ispettive sull’adeguatezza dei corsi tenuti.
Domanda: la documentazione in base alla quale l’intermediario, che richiede l’iscrizione nella sezione E dei propri collaboratori, deve verificare il possesso dei requisiti indicati nel Codice, puo essere costituita da autocertificazione?
Risposta: si, la documentazione puo essere costituita da dichiarazioni sostitutive rilasciate dai dipendenti/collaboratori, che dovranno essere redatte secondo le disposizioni di cui al DPR n.445/2000. E’ considerato idoneo l’accertamento effettuato sulla base di documentazione con data non anteriore ai 90 giorni precedenti la data di trasmissione all’ISVAP della domanda di iscrizione.
Il percorso formativo ed il suo esito non puo essere in alcun modo utilizzato ai fini della prosecuzione o meno del rapporto di lavoro.
Domanda: nel caso di falsa dichiarazione, la responsabilità è del collaboratore o dell’agente che trasmette la richiesta di iscrizione del proprio collaboratore all’ISVAP?
Risposta: la responsabilità per le eventuali false dichiarazioni è del dipendente/collaboratore dichiarante e non dell’agente che presenta la richiesta di iscrizione.
Domanda: quali sono le sanzioni?
Risposta: l’esercizio abusivo dell’attività assicurativa è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da 10.000 € a 100.000 €.
Mancata iscrizione e comunicazione all’Isvap di collaboratori da iscrivere alla sez. E: min 1.000 € max 10.000 € art. 109 – 324 del CAP
Esercizio dell’attività d’intermediazione per il tramite di addetti non iscritti al RUI al di fuori dei propri locali: Radiazione art. 62.a.10 del reg. 5
Per quanto riguarda i costi e il tempo che occorre per richiedere la documentazione alle Autorità preposte (se non è accettata l’autocertificazione), i costi e il tempo per la partecipazione ai corsi di formazione e il pagamento della tassa di registro per l’iscrizione alla sezione E pari a € 168, gli stessi devono essere a totale carico degli Agenti.
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