Vi comunichiamo che le festività soppresse religiose, per l’anno 2021, sono le seguenti:
- Venerdì 19 marzo San Giuseppe
- Giovedì 13 maggio Ascensione
- Giovedì 3 giugno Corpus Domini
- Lunedi 29 giugno SS. Pietro e Paolo (*)
(*) per la sola piazza di Roma il giorno 29 giugno, SS. Pietro e Paolo, resta festivo in quanto S. Patrono della città.
Vi ricordiamo che il CCNL 18/12/2018 (art. 31 c. 4) prevede per le 4 giornate elencate (le festività soppresse religiose) la possibilità di comunicare all’Agente se per l’anno in corso si vogliono recuperare le giornate stesse sotto forma di “riposo compensativo” (i riposi possono essere fruiti anche in modo frazionato in periodi non inferiori ad 1 ora e vengono di solito evidenziati nella busta paga alla voce “permessi” o “permessi ex festività”), oppure mediante riconoscimento di una indennità sostitutiva che va ad aggiungersi alla retribuzione ordinaria.
Il sistema di calcolo da adottare per determinare la retribuzione aggiuntiva di uno di questi giorni (art. 31 c.7) e il seguente:
retribuzione lorda mensile * 14 /250
La giornata del 4 novembre (festività soppressa civile), invece, non dà luogo a riposo compensativo ma è solo da retribuire (art. 31 c. 5) ed il sistema di calcolo per determinarne la retribuzione aggiuntiva è il medesimo evidenziato sopra.
Il CCNL prevede (art. 31 c. 2) i seguenti giorni semifestivi:
- venerdì 2 aprile – Venerdì Santo,
- sabato 14 agosto – Vigilia dell’Assunzione della B.V. Maria,
- martedì 2 novembre – Commemorazione dei defunti,
- venerdì 24 dicembre – Vigilia di Natale,
- venerdì 31 dicembre – Ultimo giorno dell’anno.
In questi giorni semifestivi il turno di lavoro avrà termine alle ore 12,00.
I part time sono tenuti a prestare solo la meta delle ore di lavoro previste nella giornata in cui cade il semifestivo con l’obbligo di effettuare gli eventuali recuperi orari nella settimana
Esempio 1 lavoratrice con orario di 5 ore solo di mattina: la prestazione lavorativa dovuta è pari a 2,5 ore da prestare entro le ore 12:00 del giorno semifestivo;
Esempio 2 lavoratore con orario di 4 ore solo di pomeriggio: la prestazione lavorativa dovuta è di 2 h e sarà da prestare il mattino del semifestivo entro le ore 12:00 oppure verrà ridistribuita in altro giorno della settimana, da concordare con il datore di lavoro.
Ricordiamo che le ferie fruite in giorno semifestivo verranno computate nella misura di mezza giornata (art. 39 c. 2)
Per qualsiasi chiarimento siamo a Vs. disposizione.
Vicenza, 14 gennaio 2021
Fisac CGIL Vicenza
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