Con la legge di Bilancio 2021 l’assegno di natalità è stato confermato per tutto il 2021: resta una misura di sostegno universale e quindi tutti coloro che hanno:
- cittadinanza italiana, oppure di uno Stato dell’Unione Europea oppure, in caso di cittadino di Stato extracomunitario, permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni – Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero);
- residenza in Italia
hanno il diritto a percepire il bonus che sarà erogato indipendentemente dal reddito del richiedente e/o del suo nucleo familiare.
L’ISEE familiare servirà invece solo a determinare l’importo dell’assegno da erogare.
Il bonus spetta solo nel primo anno di vita del bimbo (o entro un anno dall’ingresso in famiglia dell’adottato/affidato).
E’ prevista infine una maggiorazione del 20% dell’assegno dal secondo figlio nato/adottato in poi.
L’importo riconosciuto nel 2021 per il primo nato/adottato – e differenziato in base all’Indicatore della Situazione Economica Equivalente – è il seguente:
• 160,00 € mensili per ISEE fino a 7.000 € annui;
• 120,00 € mensili per ISEE tra 7.001 e 40.000 € annui.
• 80,00 € mensili per ISEE superiore a 40.000 € annui;
L’importo dell’assegno viene incrementato del 20% a partire dal secondo nato/adottato pertanto per il secondo figlio l’assegno è il seguente:
• 192,00 € mensili per ISEE fino a 7.000 € annui;
• 144,00 € mensili per ISEE tra 7.001 e 40.000 € annui.
• 96,00 € mensili per ISEE superiore a 40.000 € annui;
e via così con un ulteriore 20% di figlio in figlio.
Il bonus non concorre alla formazione del reddito complessivo dei beneficiari
Il bonus non viene erogato automaticamente alla nascita, ma solo su richiesta di uno dei genitori.
La domanda deve essere presentata direttamente all’INPS tramite PIN dispositivo oppure tramite patronato (www.inca.it) entro 90 giorni dalla nascita o dall’adozione, oltre i 90 giorni la domanda sarà considerata tardiva e il beneficio scatterà solo dal mese successivo a quello di inoltro della domanda senza comprendere gli arretrati (ad esempio: figlio nato a febbraio, domanda tardiva presentata ad agosto, e prima erogazione a settembre)
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