È entrato immediatamente in vigore a seguito della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale il Decreto-Legge 13 marzo 2021, n. 30, in tema di “Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena”, di cui illustriamo di seguito le norme riguardanti la genitorialità, riservandoci di tornare in argomento appena saranno emanate dall’INPS, a cui il decreto ha attribuito il compito di stabilire le modalità operative, le indicazioni necessarie ad accedere ai benefici.
DESTINATARI
Lavoratori dipendenti genitori di figli conviventi minori di 16 anni in una delle seguenti condizioni:
- interessati dalla sospensione dell’attività didattica in presenza;
- colpiti da infezione da COVID-19;
- posti in quarantena dal dipartimento di prevenzione dell’ASL territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto.
PERIODO
Periodi compresi tra il 13 marzo 2021 (data di pubblicazione del Decreto in G.U.) e il 30 giugno 2021. (Vedi nota specifica pagina successiva per congedi già usufruiti dal 1 gennaio 2021)
MISURE (PER TUTTO O PARTE DEL PERIODO)
- Il D.L. prevede la possibilità di svolgere la prestazione di lavoro in smart working.
- Solo nel caso in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile uno dei genitori può astenersi dal lavoro con modalità diverse a seconda dell’età del figlio/a e dell’eventuale condizione di handicap grave, come precisato di seguito (casi a. e b.)
a. in caso di:
-
- figli minori di 14 anni,
- figli con disabilità in situazione di gravità accertata indipendentemente dall’età che siano iscritti a scuole di ogni ordine e grado per le quali sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza, o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale per i quali sia stata disposta la chiusura;
è riconosciuta dall’INPS una indennità pari al 50% della retribuzione (contribuzione figurativa ai fini pensionistici piena);
b. in caso di figli di età compresa fra 14 e 16 anni (salvo il caso di disabilità grave di cui al punto precedente) non è prevista alcuna retribuzione o indennità, né riconoscimento di contribuzione figurativa. Nei confronti del genitore che si astiene dal lavoro vige il divieto di licenziamento e il diritto alla conservazione del posto di lavoro.
LIMITAZIONI
La possibilità di ricorrere a una delle due misure è riservata a uno solo dei due genitori: i genitori possono però alternarsi nell’utilizzo dei congedi.
Non è possibile farvi ricorso per i giorni in cui l’altro genitore non svolge alcuna attività lavorativa (per esempio perché non occupato o sospeso dal lavoro perché posto in cassa integrazione).
Per finanziare le misure previste dal Decreto a diretto beneficio dei genitori sono stati stanziati circa 283 milioni di euro; qualora si delineasse il superamento del limite di spesa non saranno prese in considerazione ulteriori domande.
LA DOMANDA
La domanda per il congedo indennizzato al 50% va presentata all’INPS esclusivamente in via telematica.
La domanda di congedo non indennizzato deve essere presentata unicamente al datore di lavoro.
PERIODI DI CONGEDO PARENTALE GIÀ FRUITI DAL 1° GENNAIO AL 13 MARZO 2021
Gli eventuali periodi di congedo parentale già fruiti dai genitori nel periodo 1° gennaio – 13 marzo 2021, per le medesime necessità riferite al figlio/a (sospensione dell’attività didattica in presenza, infezione da Covid-19, quarantena), possono essere convertiti a domanda nel congedo indennizzato al 50% (oltre alla copertura economica maggiore l’ulteriore vantaggio è dato dal fatto che il congedo in questione non erode il totale dei periodi di congedo parentale complessivamente spettanti).
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Infine forniamo qualche ulteriore indicazione potenzialmente utile per i casi in cui l’altro genitore appartiene a determinate categorie (lavoratori autonomi, forze del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, forze dell’ordine e operatori sanitari).
BONUS PER ALTRE CATEGORIE DI LAVORATORI
I lavoratori iscritti alla gestione separata INPS, i lavoratori autonomi, il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, impiegato per le esigenze connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, i lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alla categoria dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli operatori sociosanitari, per i figli conviventi minori di anni 14, possono scegliere la corresponsione di uno o più bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di € 100 settimanali, da utilizzare per prestazioni effettuate per i casi previsti dal Decreto(1) e già indicati. Il bonus viene erogato mediante il libretto famiglia.
Il bonus è erogato, in alternativa, direttamente al richiedente, per l’iscrizione ai centri estivi, ai servizi integrativi per l’infanzia, ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia (per questi casi è incompatibile con la fruizione del bonus asilo nido).
Il bonus può essere fruito solo se l’altro genitore non accede alle altre tutele previste dal decreto.
15 marzo 2021
FISAC CGIL Vicenza
1 “periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio, alla durata dell’infezione da SARS Covid-19 del figlio, nonché alla durata della quarantena del figlio disposta dal Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto”
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