Nota a cura di Daniela Emiliani
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale di ieri, ed è pertanto in vigore da oggi, martedì 23 marzo, il cosiddetto Decreto “Sostegni” (Decreto-Legge 22 marzo 2021, n. 41), contenente “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19”.
Il provvedimento – che sarà presentato alle Camere per la conversione in legge e potrà pertanto subire modifiche nel corso dell’iter parlamentare – include all’art. 15 la proroga delle Misure a sostegno dei lavoratori in condizione di fragilità, introducendo rispetto al quadro normativo precedente alcune novità.
La presente nota fornisce una prima sintesi della nuova norma.
DESTINATARI
Dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
MISURA
Solo nei casi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in smart working
la lavoratrice/il lavoratore può astenersi dal lavoro.
Il periodo di assenza dal servizio
- è equiparato al ricovero ospedaliero1(1),
- non è computabile ai fini del periodo di comporto (quindi non si corre più il rischio di superare il periodo terminato il quale il datore di lavoro non è più tenuto a conservare il posto al dipendente).
PERIODO
Dal 1° marzo (il precedente provvedimento aveva come termine il 28 febbraio) al 30 giugno 2021 ATTIVITÀ LAVORATIVA IN MODALITÀ AGILE (SMART WORKING)
Come già stabilito in precedenza, lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile può comportare “l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto”.
23 marzo 2021 Fisac CGIL Vicenza
(1) Novità: il nuovo DL stabilisce che per i lavoratori disabili gravi ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge n. 104/1992 che beneficiano dell’indennità di accompagnamento per minorazione civile, l’equiparazione al ricovero ospedaliero non determina la diminuzione delle somme erogate dall’INPS anche se la vigente normativa prevede che il pagamento dell’indennità venga sospeso in caso di ricovero a totale carico dello Stato per un periodo pari o superiore a 30 giorni.
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