In caso di patologie dell’infanzia e dell’età evolutiva:
- per cui terapia e riabilitazione richiedono il coinvolgimento dei genitori o di chi esercita la potestà
oppure
- che determinano temporanea o permanente riduzione o perdita dell’autonomia personale,
oppure
- che richiedono frequenti monitoraggi clinici, ematochimici e strumentali
oppure
- che richiedono la partecipazione attiva del familiare nel trattamento sanitario
i genitori hanno diritto ad assentarsi fino a 3 gg l’anno in permesso retribuito come previsto dall’art. 4 legge 53/2000 .
I tre giorni l’anno sono relativi al lavoratore e non ai familiari cui si riferisce il permesso. Pertanto, ad esempio, se nel corso dello stesso anno un lavoratore si trova a dover affrontare due situazioni di grave infermità o decesso di due diversi parenti, avrà comunque diritto a tre sole giornate di permesso.
Nei giorni di permesso non sono considerati i giorni festivi o non lavorativi e sono cumulabili con quelli concessi ai sensi dell’articolo 33 della Legge 104/1992 (lavoratori disabili e familiari di persone con handicap grave).
I giorni di permesso devono essere utilizzati entro sette giorni dall’insorgenza della patologia o della necessità di provvedere a conseguenti interventi terapeutici.
È possibile concordare con il datore di lavoro la fruizione dei tre giorni di permesso in modo articolato o frazionato.
È possibile, quindi, in alternativa alla fruizione continua dei tre giorni, concordare una riduzione dell’orario lavorativo.
Per ottenere questi permessi è necessario presentare, per la patologia dell’infanzia o dell’età evolutiva per cui si vanno a richiedere i permessi, documentazione rilasciata da un medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale o convenzionato, dal medico di medicina generale oppure dal pediatra di libera scelta; la documentazione va presentata entro cinque giorni dalla ripresa del lavoro.
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