L’ “assegno temporaneo” per figli minori (per disoccupati ed autonomi)
L’aumento dell’assegno al nucleo familiare
A cura di Daniela Emiliani (Cgil Alessandria)
Il 21 aprile 2021 è entrata in vigore la legge n. 46/2021 che ha delegato il Governo ad adottare, entro un anno, “uno o più decreti legislativi volti a riordinare, semplificare e potenziare, anche in via progressiva, le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l’assegno unico e universale”.
L’ammontare dell’assegno unico sarà definito in base alla condizione economica del nucleo familiare, individuata attraverso l’ISEE.
L’introduzione dell’assegno unico (che dovrebbe avere decorrenza 1° gennaio 2022) determinerà il superamento delle attuali misure a sostegno della genitorialità, tra cui i cosiddetti Bonus mamma domani (premio alla nascita) e Bonus bebè (assegno di natalità), l’assegno per il nucleo familiare (ANF), nonché le detrazioni per i figli a carico, per definire – secondo quanto dichiarato – un quadro normativo organico e complessivamente più favorevole.
In attesa dei decreti che daranno attuazione all’assegno unico, è stato emanato il DECRETO-LEGGE 8 giugno 2021, n. 79 – Misure urgenti in materia di assegno temporaneo per figli minori – in vigore dal 9 giugno 2021, che:
- stabilisce l’aumento dell’importo dell’assegno per il nucleo familiare (ANF) per il periodo 01/07/2021 – 31/12/2021;
- introduce una misura “ponte” denominata «assegno temporaneo per i figli minori» des?nata ai nuclei familiari che non abbiano diri:o all’ANF: questa caratteristica include di fa:o i disoccupa? e i lavoratori autonomi, che siano in possesso degli altri requisiti previsti dal Decreto, come illustrato in questa nota.
L’ASSEGNO TEMPORANEO PER I FIGLI MINORI
DESTINATARI
Nuclei familiari con almeno un figlio minore che NON abbiano diriCo all’assegno per il nucleo familiare (ANF) e che siano in possesso dei requisiI indicati ai punti successivi.
Il riferimento ai nuclei che non hanno diri8o all’ANF consente di includere:
- i disoccupati;
- i lavoratori autonomi (ivi compresi quelli appartenenti a nuclei in cui sia presente anche un lavoratore dipendente, ma il cui reddito complessivo derivi dal lavoro dipendente per una quota inferiore al 70%).
Se il reddito complessivo del nucleo familiare non è composto, per almeno il 70%, da reddito da lavoro dipendente non si ha diri8o all’ANF. Si potrebbe però rientrare tra i beneficiari del nuovo assegno temporaneo, se in possesso dei requisiti richiesti.
Requisiti di accesso, cittadinanza, residenza e soggiorno
Il richiedente l’assegno deve cumulativamente:
- essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea, o suo familiare titolare del diritto di soggiorno, oppure essere cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per mo3vi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale;
- essere soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
- essere domiciliato e residente in Italia e avere i figli a carico sino al compimento del 18° anno d’età;
- essere residente in Italia da almeno 2 anni, anche non continuativi, oppure essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale.
RequisiI relativi alla condizione economica
ISEE non superiore a 50.000 euro
MISURA
L’«assegno temporaneo» è una misura erogata mensilmente per ciascuno dei figli minori.
L’ammontare si riduce al crescere del livello dell’ISEE come indicato nella tabella allegata al decreto (i cui contenuti si riportano nell’allegato), in base alla quale per nuclei con più di 2 figli minori, l’importo per ciascun figlio è maggiorato del 30%.
Gli importi partono – per livelli di ISEE molto bassi (fino a € 7.000) – da:
− 167,50 per ciascun figlio nel caso di nuclei fino a 2 figli minori
− 217,80 per ciascun figlio nel caso di nuclei con più di 2 figli minori,
per decrescere progressivamente fino a
− € 30,00 per ciascun figlio nel caso di nuclei fino a 2 figli minori
− € 40,00 per ciascun figlio nel caso di nuclei con più di 2 figli minori.
per livelli di ISEE compresi fra € 39.900,01 ed € 50.000 (per ISEE superiore a € 50.000 non si ha diritto all’assegno temporaneo).
Per ciascun figlio minore con disabilità è prevista una maggiorazione di € 50 …
…. continua in allegato
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