CCNL Agenzie di Assicurazione: Festività soppresse – Festività – Semifestività – Permessi retribuiti

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FESTIVITA’ SOPPRESSE – CONTRATTO ANAPA

Vi comunichiamo che per i dipendenti delle agenzie di assicurazione in gestione libera le festività soppresse religiose, per l’anno 2022, sono le seguenti:

• Sabato 19 marzo 2022 – San Giuseppe
• Giovedì 26 maggio 2022 – Ascensione
• Giovedì 16 giugno 2022 – Corpus Domini
• Lunedì 29 giugno 2022 – SS. Pietro e Paolo – per la sola piazza di Roma

Vi ricordiamo che il CCNL 18/12/2017 (art. 31 c. 4) prevede per le 4 giornate elencate (le festività soppresse religiose) la possibilità di comunicare all’Agente se per l’anno in corso si vogliono recuperare le giornate stesse sotto forma di “riposo compensativo” (i riposi possono essere fruiti anche in modo frazionato in periodi non inferiori ad 1 ora e vengono di solito evidenziati nella busta paga alla voce “permessi” o “permessi ex festività”), oppure mediante riconoscimento di una indennità sostitutiva che va ad aggiungersi alla retribuzione ordinaria.

Nel fissare le giornate di riposo compensativo sarà tenuto conto da parte dell’agente delle richieste del lavoratore compatibilmente con le esigenze di servizio (art. 31 c.6),

Il sistema di calcolo da adottare per determinare la retribuzione aggiuntiva di uno di questi giorni (art. 31 c.7) è il seguente:

retribuzione lorda mensile * 14 /250

La giornata del 4 novembre (festività soppressa civile), invece, non dà luogo a riposo compensativo ma è solo da retribuire (art. 31 c.5) ed il sistema di calcolo per determinarne la retribuzione aggiuntiva è il medesimo evidenziato sopra.

Le festività elencate nel presente articolo se cadenti di domenica vengono retribuite con il conteggio sopra indicato, se cadenti di sabato non danno luogo a retribuzione mensile aggiuntiva, né ad ulteriori giornate di ferie sostitutive, fatte salve le condizioni di miglior favore presenti nelle agenzie (art. 31 c.8).

FESTIVITA’ – CONTRATTO ANAPA

Sono considerate festività, oltre le domeniche, i seguenti giorni: Capodanno (1° gennaio); Epifania del Signore (6 gennaio); Giorno dell’angelo (lunedì dopo Pasqua); Anniversario della Liberazione (25 aprile); Festa del lavoro (1° maggio); Festa della Repubblica (2 giugno) Assunzione di M.V. (15 agosto) Giorno successivo all’Assunzione ( 16 agosto); Ognissanti (1° novembre); Immacolata Concezione (8 dicembre); Natale (25 dicembre); S. Stefano (26 dicembre); Giorno del Santo Patrono della città art. 31 c.1).

GIORNATE SEMIFESTIVE – CONTRATTO ANAPA

Sono considerate giornate semifestive (art. 31 c.2) per l’anno 2022 le seguenti:

• Venerdì 15 aprile 2022 (Venerdì Santo)
• Mercoledì 2 novembre 2022 (Commemorazione dei defunti)
• La giornata semifestiva del 14 agosto 2022 (Vigilia dell’Assunzione di M.V.) cade di domenica
• Le giornate semifestive del 24 dicembre 2022 (Vigilia di Natale) e del 31 dicembre 2022 (Ultimo giorno dell’anno) cadono di sabato.

Nei giorni semifestivi nei quali si svolga la prestazione lavorativa il turno di lavoro terminerà alle ore 12 (art.31 c.3).

I part time sono tenuti a prestare solo la metà delle ore di lavoro previste nella giornata in cui cade il semifestivo con l’obbligo di effettuare gli eventuali recuperi orari nella settimana (esempio: lavoratore con orario di solo 4 ore la mattina: la prestazione lavorativa sarà limitata a 2 ore; lavoratore con orario di solo 4 ore il pomeriggio: la prestazione lavorativa di 2 ore non avrà luogo nel giorno in questione ma ridistribuita in altro giorno della settimana, da concordare).

Ricordiamo che le ferie fruite in giorno semifestivo verranno computate nella misura di mezza giornata.

PERMESSI PER VISITE/TERAPIE – PERMESSI PER DOCUMENTATI MOTIVI – CONTRATTO ANAPA

Il CCNL siglato da CGIL insieme alle altre sigle confederali prevede che i permessi di cui all’art. 43 comma 1 siano illimitati e i permessi di cui al comma 2 siano di 16 h ore l’anno. Vi riportiamo di seguito l’art. 43 del CCNL.

Art. 43 – Permessi
1. L’agente su domanda degli interessati, accorderà permessi retribuiti per documentati motivi.
2. I permessi di cui al punto 1 competeranno nella misura massima di 16 ore all’anno. Essi non saranno monetizzabili, né cumulabili in caso di mancata fruizione.
3. L’agente accorderà permessi retribuiti per visite mediche e terapie documentate.
4. Durante l’assenza per i permessi di cui ai commi 1 e 3 la retribuzione decorre normalmente.
5. A norma dell’art. 10 Legge 20 maggio 1970, n° 300, i lavoratori studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuola di istruzione primaria, secondaria, e di qualificazione professionale, statali, pag 41 pareggiate o legalmente riconosciute, hanno diritto a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami, e non sono obbligati a prestazioni di lavoro straordinario. La predisposizione dei suddetti turni di lavoro potrà avvenire anche in deroga a quanto previsto all’art. 29 e non dovrà comportare alcun onere diretto per il datore di lavoro.
6. I lavoratori studenti, compresi quelli universitari, che devono sostenere prove d’esame, hanno diritto a fruire di permessi giornalieri retribuiti, nonché di 3 giorni di permesso non retribuito in coincidenza e per la preparazione dell’esame stesso. 7. I lavoratori che fruiscano delle agevolazioni di cui al comma precedente sono tenuti a produrre la relativa documentazione.
7. I lavoratori che fruiscano delle agevolazioni di cui al comma precedente sono tenuti a produrre la relativa documentazione.

Fisac Cgil Vicenza