L’art. 9 del D.L. n. 146 del 21 ottobre 2021 (in allegato), ha nuovamente previsto la possibilità di fruizione del congedo per i genitori con figli affetti da SARS Covid-19, in quarantena da contatto o nei casi in cui l’attività didattica in presenza sia sospesa o i centri diurni assistenziali siano chiusi.
In particolare, il lavoratore dipendente genitore di figlio convivente minore di anni 14 può astenersi dal lavoro, alternativamente all’altro genitore, e usufruire di un congedo straordinario per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata:
– della sospensione dell’attività didattica o educativa in presenza del figlio;
– dell’infezione da SARS-CoV-2 del figlio;
– della quarantena del figlio disposta dall’ASL.
In caso di figli con disabilità in situazione di gravità accertata, il diritto è riconosciuto a prescindere dall’età del figlio.
Il congedo può essere fruito in forma giornaliera od oraria con il riconoscimento di un’indennità pari al 50% della retribuzione stessa, con copertura da contribuzione figurativa.
Gli eventuali periodi di congedo parentale già fruiti dai genitori a decorrere dall’inizio dell’anno scolastico 2021/2022 possono, su domanda, essere convertiti in congedo Covid-19.
In caso di figli di età compresa fra 14 e 16 anni è ammesso il diritto di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità, ma con riconoscimento di contribuzione figurativa, divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.
Per i giorni in cui un genitore fruisce del congedo oppure non svolge alcuna attività lavorativa o è sospeso dal lavoro, l’altro genitore non può fruire del medesimo congedo, salvo che sia genitore anche di altri figli minori di anni quattordici avuti da altri soggetti che non stiano fruendo di alcuna delle stesse misure.
Sarà nostra cura tenervi informati sulla pubblicazione della relativa circolare Inps e sul rilascio della procedura telematica per l’invio delle domande.
Sonia Ragno, Stefania Presta
RSA FISAC CGIL MPS
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