Assegno Nucleo Familiare (ANF): dal 1 aprile 2019 si cambia!!!



Con circolare n. 45 di venerdì 22 marzo 2019 l’Inps ha comunicato che a decorrere dal 1° aprile 2019 le domande di assegno per il nucleo familiare dei lavoratori dipendenti di aziende attive nel settore privato non agricolo devono essere presentate direttamente all’INPS, esclusivamente in modalità telematica, al fine di garantire all’utenza il corretto calcolo dell’importo spettante e assicurare una maggiore aderenza alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

L’invio telematico dovrà avvenire mediante uno dei seguenti canali:
–> portale INPS per il lavoratore in possesso di PIN dispositivo o SPID di secondo livello
–> Patronati attraverso i servizi telematici predisposti

Pertanto le domande per la prestazione familiare sinora presentate dai lavoratori interessati ai propri datori di lavoro utilizzando il modello “ANF/DIP” (SR16), a decorrere dal 1/4/2019, devono essere presentate esclusivamente all’INPS.
Al cittadino richiedente saranno inviati esclusivamente gli eventuali provvedimenti di reiezione.
Il cittadino in possesso delle credenziali richieste potra’ consultare lo stato della pratica sul portale INPS nella sezione “Consultazione domanda”, disponibile nell’area riservata.

Le domande già presentate al datore di lavoro fino alla data del 31 marzo 2019 con il modello “ANF/DIP”, per il periodo compreso tra il 1° luglio 2018 ed il 30 giugno 2019 o a valere sugli anni precedenti, non devono essere reiterate, ma saranno gestite dai datori di lavoro. Infatti Nel periodo compreso fra il 1° aprile 2019 e il 30 giugno 2019, i datori di lavoro potranno erogare le prestazioni di assegno per il nucleo familiare, e procedere al relativo conguaglio, sulla base sia di domande cartacee presentate dal lavoratore al datore di lavoro entro e non oltre il 31 marzo 2019, sia di domande telematiche presentate all’INPS dal 1° aprile 2019.

Variazione nucleo familiare

In caso di variazione nella composizione del nucleo familiare, o nel caso in cui si modifichino le condizioni che danno titolo all’aumento dei livelli di reddito familiare, il lavoratore interessato deve presentare, esclusivamente in modalità telematica, una domanda di variazione per il periodo di interesse, avvalendosi della procedura “ANF DIP” o rivolgendosi al Patronato Inca/Cgil o altro patronato

Ditte cessate o fallite

In caso di domanda di assegno per il nucleo familiare da parte di lavoratori di ditte cessate o fallite, la prestazione familiare viene erogata direttamente dall’Istituto. La prescrizione è di 5 anni.
La domanda di prestazione diretta in questo caso va presentata tramite portale WEB (serve PIN dispositivo o SPID di II livello), contact center (numero verde gratuito 803 164 o da telefono cellulare 06 164164 se in possesso di PIN), Patronati e intermediari dell’Istituto (anche per i non possessori di PIN)

Autorizzazione agli assegni per il nucleo familiare

La domanda di autorizzazione (richiesta per i casi sotto elencati) continua ad essere inoltrata tramite l’attuale procedura telematica “Autorizzazione ANF”, corredata della documentazione necessaria per definire il diritto alla prestazione stessa.

L’autorizzazione agli assegni al nucleo familiare deve essere richiesta nei seguenti casi:
– figli ed equiparati di coniugi/parte di unione civile legalmente separati o divorziati/sciolti da unione civile, o in stato di abbandono;
– figli propri o del coniuge/parte di unione civile, riconosciuti da entrambi i genitori, nati prima del matrimonio;
– figli del coniuge/parte di unione civile nati da precedente matrimonio;
– fratelli sorelle e nipoti orfani di entrambi i genitori e non aventi diritto a pensione di reversibilità;
– nipoti in linea retta a carico dell’ascendente (nonno/a);
– familiari minorenni con persistente difficoltà a svolgere funzioni o compiti propri della loro età;
– familiari maggiorenni con assoluta e permanente impossibilità a svolgere proficuo lavoro;
– minori in accasamento etero-familiare;
– familiari di cittadino italiano, comunitario, straniero di stato convenzionato, che siano residenti all’estero;
– figli ed equiparati, studenti o apprendisti, di età superiore ai 18 anni compiuti ed inferiore ai 21 anni compiuti, purché facenti parte di “nuclei numerosi”, cioè nuclei familiari con almeno 4 figli tutti di età inferiore ai 26 anni.

In caso di accoglimento, stante le nuove istruzioni vigenti a decorrere dal 1° aprile 2019, al cittadino richiedente non verrà più inviato il provvedimento di autorizzazione (modello “ANF43”), come finora previsto, ma si procederà alla successiva istruttoria della domanda di “ANF DIP”, da parte della Struttura territoriale compente, secondo le nuove modalità operative in atto dal 1° aprile 2019. In caso di reiezione, invece, sarà inviato al richiedente il relativo provvedimento (modello “ANF58”).

Ricordiamo che per le iscritte e gli iscritti CGIL è attivo uno sportello INCA dedicato (cfr. link sotto)
Per tutti gli altri lavoratori e lavoratrici rimandiamo all’elenco delle sedi Inca Cgil presenti a Vicenza e provincia al link sotto.

ALLEGATO
Circolare INPS 45/2019