Il riscatto del corso di laurea è una misura che permette di valorizzare ai fini pensionistici il periodo del corso di studi, esercitabile a condizione che l’interessato abbia conseguito il titolo relativo.
La legge 28 marzo 2019, n. 26 (che ha convertito, con modifiche, il D.L. n. 4/2019) ha introdotto a partire dal 30 marzo 2019, per coloro che sono in possesso dei requisiti richiesti, una ulteriore facoltà di riscatto con costi mediamente ridotti rispetto a quelli previsti in base alla modalità “tradizionale”.
Con questa nota ci proponiamo di fornire (pur con qualche inevitabile semplificazione) un quadro complessivo della normativa riguardante il riscatto della laurea, utile sia nei casi in cui il/la lavoratore/trice valutasse il riscatto del proprio periodo di studi, sia nei casi in cui questa facoltà venisse presa in considerazione per esempio a beneficio dei famigliari a carico e in particolare dei figli.
TITOLI DI STUDIO E PERIODI AMMESSI
Il riscatto della laurea è una facoltà prevista per coloro che abbiano conseguito uno dei seguenti titoli di studio:
– diplomi universitari, i cui corsi non siano stati di durata inferiore a due e superiore a tre anni;
– diplomi di laurea i cui corsi non siano stati di durata inferiore a quattro e superiore a sei anni;
– diplomi di specializzazione conseguiti successivamente alla laurea e al termine di un corso di durata non inferiore a due anni;
– dottorati di ricerca i cui corsi sono regolati da specifiche disposizioni di legge;
– titoli accademici introdotti dal decreto n. 509/1999 (laurea al termine di un corso triennale e
laurea specialistica al termine di un corso biennale propedeutico alla laurea);
– diplomi rilasciati dagli Istituti di Alta Formazione Artistica e Musicale, relativi ai nuovi corsi attivati a decorrere dall’anno accademico 2005/2006 e al conseguimento dei seguenti titoli di studio: diploma accademico di primo livello; diploma accademico di secondo livello; diploma di specializzazione; diploma accademico di formazione alla ricerca, equiparato al dottorato di
ricerca universitario.
Il riscatto può riguardare l’intero periodo del corso di studi o singoli periodi.
È possibile riscattare due o più corsi di laurea.
Specifiche previsioni (per le quali si rimanda al sito dell’INPS www.inps.it) riguardano la possibilità di riscattare periodi di studio universitario compiuti all’estero.
PERIODI ESCLUSI
I periodi che non danno possibilità di riscatto sono quelli:
– di iscrizione fuori corso;
– già coperti da contribuzione obbligatoria o figurativa o da riscatto (quindi per esempio i
periodi in cui contemporaneamente si svolgeva una attività lavorativa).
CALCOLO DELL’ONERE
Il calcolo dell’onere di riscatto si determina con criteri differenziati a seconda che i periodi del corso di studi si collochino nel sistema retributivo o contributivo.
Rientrano nel sistema di calcolo retributivo i periodi:
– precedenti al 1° gennaio 1996;
– fino al 31 dicembre 2011, se il richiedente aveva maturato 18 anni di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995.
Rientrano, invece, nel sistema di calcolo contributivo i periodi:
– successivi al 31 dicembre 1995, se a tale data il richiedente non aveva maturato 18 anni di contribuzione;
– successivi al 31 dicembre 2011, nei casi in cui il richiedente aveva maturato 18 anni di contribuzione al 31 dicembre 1995.
PERIODI DA RISCATTARE CHE SI COLLOCANO NEL SISTEMA RETRIBUTIVO
Per il riscatto di periodi nel sistema retributivo il calcolo della somma da versare è complesso e basato su molteplici fattori quali l’età, il periodo da riscattare, il sesso e le retribuzioni percepite negli ultimi anni; tale complessità non consente di proporre degli esempi.
Sull’area riservata del sito dell’INPS accessibile con PIN dispositivo è disponibile un simulatore che consente un calcolo orientativo valido per gli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti.
PERIODI DA RISCATTARE CHE SI COLLOCANO NEL SISTEMA CONTRIBUTIVO
Per il riscatto di periodi nel sistema contributivo l’onere per ciascun anno si calcola moltiplicando la retribuzione dei 12 mesi più recenti per l’aliquota contributiva del fondo pensioni di appartenenza (che per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti è del 33% fino a € 47.143 annui lordi, e del 34% per la parte di retribuzione che eccedesse questa soglia).
ESEMPIO
Un lavoratore iscritto al Fondo pensioni lavoratori dipendenti con una retribuzione lorda (imponibile previdenziale) di € 40.000, il quale intenda riscattare 4 anni di laurea, dovrà pagare una cifra complessiva (eventualmente rateizzabile) pari a: € 40.000 X 33% =€ 13.200 X 4 anni = € 52.800
Il simulatore sul sito dell’INPS consente anche per questi casi un calcolo orientativo.
LA NUOVA POSSIBILITÀ DI RISCATTO AGEVOLATO
La legge 28 marzo 2019, n. 26 (che ha convertito, con modifiche, il D.L. n. 4/2019) ha introdotto a partire dal 30 marzo 2019 una ulteriore facoltà di riscatto riservata ai periodi dei corsi di studi che si collochino nel sistema contributivo, con costi mediamente ridotti rispetto a quelli previsti in base alla modalità “tradizionale” (illustrata ai paragrafi precedenti).
Come già precisato rientrano nel sistema di calcolo contributivo i periodi:
– successivi al 31.12.1995, se a tale data il richiedente non aveva maturato 18 anni di contribuzione;
– successivi al 31.12.2011, nei casi in cui il richiedente aveva maturato 18 anni di contribuzione al 31.12.1995.
Qualora ci si avvalga di questa opzione (che dalla conversione in legge del decreto non è più soggetta ad alcun limite di età del richiedente) l’onere per ogni anno di riscatto è determinato sulla base del minimale degli artigiani e commercianti vigente nell’anno di presentazione della domanda moltiplicato per l’aliquota del 33%.
Per le domande presentate nel 2019, il costo per riscattare ciascun anno di corso è pari a € 5.239,74.
ESEMPIO
Un lavoratore iscritto al Fondo pensioni lavoratori dipendenti con una retribuzione lorda (imponibile previdenziale) di € 40.000, il quale intenda riscattare 4 anni di laurea, dovrà pagare una cifra complessiva (eventualmente rateizzabile) pari a: € 40.000 X 33% =€ 13.200 X 4 anni = € 52.800
RATEIZZAZIONE
In tutti i casi il versamento può essere effettuato in unica soluzione o in alternativa frazionandolo in massimo 120 rate mensili (quindi per una durata massima di 10 anni) senza l’applicazione di interessi per la rateizzazione.
EFFETTI SUL DIRITTO E SULLA MISURA DELLA PENSIONE
Il riscatto della laurea, sia tradizionale che agevolato, produce effetti sia ai fini della data in cui si maturerà il requisito pensionistico (perché aumenta l’anzianità contributiva), sia ai fini della misura della pensione (perché l’onere pagato entrerà nel computo dell’ammontare della pensione).
Ovviamente dato che l’incremento della pensione sarà commisurato all’onere pagato, il riscatto agevolato rispetto a quello tradizionale determinerà un vantaggio minore dal punto di vista dell’incremento dell’assegno pensionistico, mentre, a parità di anni riscattati, la data del pensionamento verrà anticipata per un periodo di pari durata.
BENEFICI FISCALI
Il contributo è fiscalmente deducibile dall’interessato. Ne deriva che il risparmio, per quanto riguarda l’IRPEF ordinaria, è indicativamente pari all’onere da riscatto versato nell’anno moltiplicato per l’aliquota marginale (o a quella immediatamente inferiore).
Per esempio, un lavoratore con un imponibile IRPEF di € 35.000 che versasse nell’anno rate per il riscatto per complessivi € 3.000, risparmierà € 1.180 di IRPEF ordinaria: inoltre in conseguenza dell’imponibile IRPEF più basso beneficerà di detrazioni (per lavoro dipendente ed eventuali carichi famigliari) maggiori e pagherà addizionali (regionale e comunale) più contenute.
Nel caso in cui il richiedente non avesse un reddito personale (perché ha perso il lavoro o perché non ha mai prestato attività lavorativa: per quest’ultima ipotesi v. anche il paragrafo successivo), il contributo può essere detratto nella misura del 19% dall’imposta dovuta dal/i soggetto/i di cui il laureato fosse fiscalmente a carico (per esempio i genitori).
IL RISCATTO DELLA LAUREA RICHIESTO DA SOGGETTI INOCCUPATI
Il riscatto della laurea può essere esercitato anche da soggetti inoccupati non iscritti ad alcuna forma obbligatoria di previdenza che non abbiano iniziato l’attività lavorativa in Italia o all’estero.
Questa possibilità può riguardare eventuali famigliari che non abbiano mai lavorato: qualora si tratti di famigliari fiscalmente a carico si potrà beneficiare di una detrazione del 19% sull’importo versato per il riscatto.
Nei casi di riscatto della laurea richiesto da soggetti inoccupati, l’onere è costituito dal versamento di un contributo, per ogni anno da riscattare, pari, per le domande presentate nel 2019, a € 5.239,74.
LA DOMANDA
La domanda deve essere presentata in via telematica, mediante uno dei seguenti canali:
– WEB, tramite il servizio on-line dedicato, accessibile dal sito www.inps.it (il percorso è: “Prestazioni e Servizi” => “Tutti i servizi” => “Riscatto Laurea”) mediante l’uso del proprio PIN dispositivo (1) o della Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o del Sistema Pubblico Identità Digitale (SPID); il servizio mette a disposizione un simulatore per il calcolo dell’onere di riscatto che ha valenza orientativa;
– Patronati – tra cui l’INCA CGIL.
Vicenza, 31 maggio 2019
Fisac CGIL Vicenza
(1) Il PIN si può richiedere:
– presso le sedi Inps (in tal caso il PIN sarà dispositivo);
– online, attraverso la procedura di richiesta PIN;
– tramite Contact Center INPS chiamando il numero verde 803 164 gratuito da rete fissa; per le chiamate da telefoni cellulari è disponibile il numero 06 164164, a pagamento in base al piano tariffario del gestore telefonico.
ALLEGATO
Nota CGIL su Riscatto Laurea