Con il mese di settembre si possono presentare le domande per le indennità annuali di cui all’articolo 69 CCNL 09-01-2019 in combinato disposto con l’articolo 6 CIR Veneto 05-03-2010. Per i Colleghi che lavorano in Veneto, ma hanno un contratto integrativo ICCREA o BCC Roma la normativa del CCNL è la stessa, ma cambia per quanto riguarda il contratto integrativo.
Di che cosa si tratta? Delle indennità annuali per contributo scolastico. Cosa prevedono?
ARTICOLO 69 CCNL 09/01/2019
Al lavoratore studente, nonché‚ a ciascun figlio (o equiparato) studente a fiscalmente carico di dipendente, va elargita una provvidenza annuale da corrispondere, nell’autunno successivo al termine dell’anno di studio per cui compete, nelle seguenti misure:
– a studente di scuola media inferiore EURO 89,35;
– a studente di scuola media superiore EURO 126,02;
– a studente universitario EURO 258,23.
Le somme sopra indicate vengono maggiorate, rispettivamente:
di EURO 55,26 per gli studenti di scuola media inferiore o superiore
di EURO 89,35 per gli studenti universitari che, per mancanza di scuola od università del tipo prescelto nel luogo di residenza, frequentano corsi di studio in località diversa.
L’indennità non é dovuta se lo studente di scuola media inferiore o superiore non ottiene la promozione e se lo studente universitario non supera almeno 3 esami nell’anno accademico.
Per lo studente universitario l’indennità é dovuta nel limite della durata ordinaria di corso.
L’indennità annuale, per lo studente di scuola media inferiore o superiore, compete in seguito alla promozione conseguita, anche nella sessione autunnale, a prescindere dall’iscrizione all’anno scolastico successivo.
L’indennità annuale, per lo studente universitario, compete al termine di ciascuno degli anni di corso legale.
Dette indennità vanno pertanto liquidate nell’autunno successivo al termine dell’anno di studio per cui competono.
Il diritto del figlio (o equiparato) studente a carico di dipendente sussiste finché‚ risulti fiscalmente a carico.
ART 6 CIR Veneto
Al Lavoratore che abbia figli o equiparati (a prescindere dal fatto che siano fiscalmemte a carico) che frequentano asilo nido, scuola materna, scuola elementare sono previste i seguenti contributi:
– per figli o equiparati che frequentano l’asilo nido € 300,00;
– per figli o equiparati che frequentano la scuola materna € 200,00;
– per figli o equiparati che frequentano la scuola elementare € 200,00;
Nel caso in cui entrambi i genitori siano alle dipendenze di Aziende che applicano il presente CCNL BCC, il contributo viene corrisposto ad ognuno in misura pari al 50%.
Coordinamento Fisac Veneto BCC
Riccardo Gresele